La donazione dell’azienda

La donazione dell’azienda è un’operazione straordinaria che permette di trasferire un’azienda ai figli o ad altri familiari dando inizio di fatto al processo di gestione del passaggio generazione dell’azienda. Tale operazione è vista con grande favore dal legislatore tributario accordando alla donazione di azienda esenzioni e agevolazioni non inferiori a quelle riconosciute per il trasferimento d’azienda per causa di morte.

Non è infrequente che il titolare di una ditta individuale voglia donare l’azienda al figlio per far si che quest’ultimo continui a svolgere l’attività di impresa ed il primo si ritiri dalla gestione dell’attività.

La donazione di azienda è regolamentata fiscalmente dalle norme del Tuir ed in particolare, per quanto riguarda gli effetti fiscali in capo al donante, dall’art. 58, comma 1, mentre per il donatario dall’art. 88 comma 3.

La donazione dell’azienda: la disciplina fiscale in capo al donante

L’art. 58, comma 1, Tuir prevede che il trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda deve essere assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Sintetizzando affinché si possa realizzare questo regime di neutralità fiscale in capo al donante è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • La donazione di azienda deve essere effettuata dall’imprenditore individuale (anche se autorevole dottrina, condivisa dall’agenzia, ris.n. 237/2002, ritiene che la neutralità possa essere applicata anche se il donante rivesta la forma giuridica di società commerciale);
  • La donazione deve avere ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda (art. 2555 c.c.);
  • La donazione deve prevedere una continuità dei valori fiscali in capo al beneficiario; ossia che quest’ultimo mantenga il valore fiscale riconosciuto dei beni così come risultanti dalla contabilità del donante;

Al ricorrere di queste ipotesi l’operazione di donazione d’azienda è fiscalmente neutrale per il donante.

La donazione dell’azienda: la disciplina fiscale in capo al donatario

L’art. 88, comma 3, regolamenta “indirettamente” gli effetti fiscali della donazione d’azienda in capo al donatario. I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità sono considerati dal legislatore fiscale come sopravvenienze attive imponibili. In sostanza, il valore netto dei beni costituenti l’azienda ricevuta in donazione costituiscono sopravvenienze imponibili in capo al donatario imprenditore nell’esercizio in cui ha ricevuto l’azienda in donazione. Discorso analogo nel caso in cui il donatario abbia la forma giuridica di società commerciale (sia società di persone che di capitali).

Diversamente, in caso di donatario imprenditore individuale (divenuto tale assumendo la qualifica contestualmente alla donazione), ovvero donatario non già imprenditore individuale (e che non ha assunto tale qualifica contestualmente alla donazione) e che a sua volta dona l’azienda ricevuta, opera il regime di neutralità fiscale. In tal caso, se l’impresa viene assunta ai medesimi valori fiscali riconosciuti in capo al donante, si avrà imponibilità esclusivamente nell’ipotesi di una successiva alienazione dell’azienda ricevuta.

In quest’ultimo caso il trattamento fiscale è differente a seconda del fatto che il donatario, a seguito della cessione dell’azienda ricevuta in donazione, mantenga o meno lo status di imprenditore: nel primo caso la plusvalenza realizzata dalla cessione dell’azienda donata risulterebbe tassabile ai sensi dell’art. 86, comma 2, con la possibilità eventualmente di assoggettare a tassazione separata la plusvalenza emergente dalla cessione ove la stessa fosse condotta per più di cinque anni ai sensi dell’art. 17, co. 1, lettera g) del Tuir (cfr. risp interpello 23/10/2013) e nella forma di ditta individuale. Diversamente, nel caso in cui il donatario perda lo status di imprenditore per effetto della cessione dell’azienda, la plusvalenza che ne deriva rappresenterebbe un reddito diverso e sarebbe tassata ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. h-bis).

La donazione d’azienda ai fini delle imposte indirette

La donazione d’azienda è un’operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2 Dpr 633/72 e di conseguenza non sconta tale tributo.

La donazione d’azienda è soggetta alle imposte ipotecarie e catastali qualora tra i beni oggetto della donazione figurino beni immobili o altri diritti reali immobiliari. Inoltre, sconta l’imposta sulle donazioni con le tariffe attualmente correnti stabilite dall’ art. 2, co. 48 del D.L. n. 262/2006.  

Un’eccezione è rappresentata dalla circostanza per cui l’operazione di donazione d’azienda sia effettuata a favore del coniuge o del discendente del donante e che i beneficiari continuino ad esercitare l’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento. In questo caso, non sono dovute né l’imposta di donazione, ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter D. Lgs 346/90, né le imposte ipotecarie e catastali, anche se nel patrimonio donato vi sono beni immobili.


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