La scissione mediante scorporo

La scissione mediante scorporo è un’operazione straordinaria introdotta nel nostro ordinamento all’art. 2506.1 c.c., ad opera del D.Lgs 19/2023, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2017/1132/UE, a mezzo della quale una società può assegnare elementi attivi e passivi del proprio patrimonio a una o più società beneficiarie di nuova costituzione, con assegnazione delle relative partecipazioni alla società scissa stessa. L’operazione straordinaria presenta tratti caratteristici della scissione ma ha delle analogie con l’operazione di conferimento di azienda https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/scissione-societaria-tramite-scorporo/.

La scissione mediante scorporo: analogie con al scissione ordinaria

Per quanto riguarda la scissione societaria, l’operazione di “scorporo” segue l’iter procedurale della scissione societaria “ordinaria” ma con delle semplificazioni riguardanti le informazioni contenute nel progetto di scissione e l’esonero dagli obblighi di predisposizione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e di quella degli esperti di cui, rispettivamente, agli artt. 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies cod. civ. Si veda anche https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2023/11/scissione-mediante-scorporo-certezze-e-chiarimenti.html

La scissione mediante scorporo: analogie con il conferimento

Per quanto riguarda il conferimento invece le analogie riguardano soprattutto la sostanza dell’operazione in quanto a seguito dello scorporo di beni, assets aziendali ovvero di un ramo azienda la scissa riceve una partecipazione nella beneficiaria.

L’operazione di scissione tramite scorporo può essere efficacemente utilizzata come strumento per risolvere eventuali situazioni di conflitto con i soci di minoranza.

La scissione mediante scorporo: come strumento per gestire i dissidi tra soci

Si ipotizzi il caso in cui Tizio e Caio, soci di Alfa Srl, dopo anni di collaborazione non riescono più ad andare d’accordo. Tizio detiene il 60% di Alfa Srl mentre Caio il 40%. Entrambi sono presenti in CDA, il primo con la carica di Presidente ed il secondo con la carica di Vicepresidente. Si ipotizzi, per semplicità, che lo statuto di Alfa non preveda quorum rafforzati per assumere delibere straordinarie. Si supponga inoltre che, per ragioni ostative, Caio decida di opporsi ad ogni delibera di Tizio e adottare un atteggiamento ostruzionistico nei confronti di Tizio. Al fine di evitare l’ingessamento societario il socio Tizio potrebbe valutare di porre in essere una scissione con scorporo avente ad oggetto l’intera azienda seguita dalla cessione quote nella società beneficiaria in favore dello stesso Tizio. La decisione di effettuare la scissione tramite scorporo deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria, che salvo diversi quorum previsti nello statuto, richiede generalmente la maggioranza assoluta del capitale sociale, ex. art. 2368 c.c., co.2.  Con la cessione quote della società beneficiaria in favore di Tizio quest’ultimo riuscirebbe ad aggirare il problema di stallo gestionale, andando a liquidare al piano societario “inferiore”, il valore delle quote che Caio avrebbe in società Alfa.

La scissione mediante scorporo: come strumento per gestire i dissidi tra soci, un esempio

L’operazione potrebbe essere di seguito rappresentata

  1. Situazione ex ante
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2. Delibera dell’assemblea straordinaria con cui viene autorizzato il compimento dell’operazione straordinaria di scissione tramite scorporo.

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In questa particolare fattispecie il socio Caio potrebbe opporsi alla delibera societaria che autorizza la scissione societaria tramite scorporo, in questo caso resterebbe riservato al Sig. Caio lo strumento del recesso, ex. art. 2473, co. 1 c.c.

3. Delibera dell’assemblea straordinaria con cui si autorizza il Presidente a vendere la partecipazioni in Alfa2 Srl in favore del soggetto Tizio o in favore di altro soggetto giuridico a lui riferibile

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4. Infine il Sig. Tizio potrebbe valutare di deliberare la liquidazione di Alfa Srl, dopo aver distribuito il ricavato della vendita della quota in parte al sig. Caio (40%) ed in quota parte a se stesso (60%).

Conclusioni

Attraverso la vendita della quota di Alfa2 in favore di sé stesso e con la distribuzione del ricavato per la quota parte riferibile a Caio, il Sig. Tizio è riuscito a gestire in maniera efficace la prosecuzione della governance societaria ed evitare così che situazioni di stallo e dissidi tra soci avessero potuto minare la prosecuzione dell’attività di impresa. Ciononostante la soluzione proposta per risolvere il conflitto tra soci non sarebbe efficiente dal lato fiscale in quando le somme incassate da Alfa Srl per la vendita delle quote in Alfa2 Srl dovrebbero scontare un prelievo fiscale del 24% in Alfa Srl (salvo il rispetto dei requisiti Pex di cui all’art 87 Tuir) oltre l’ulteriore aliquota del 26% sui dividendi distribuiti da Alfa in favore di Caio, a titolo di ritenuta di imposta sui dividendi ex. art. 27 Dpr 600/73 per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio Caio in Alfa Srl,. Purtuttavia, occorre evidenziare come l’obiettivo iniziale del Sig. Tizio è quello di separarsi dal Sig. Caio e quindi di preservare la continuazione del business societario e della relativa governance aziendale e non quella di garantire che la liquidazione delle quote societarie di Caio avvenga in maniera efficiente fiscalmente per quest’ultimo.


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