Nelle fusioni societarie le perdite riportabili nei limiti del valore economico

Nelle fusioni societarie le perdite riportabili nei limiti del valore economico. Svolta nel mondo delle operazioni straordinarie di impresa. Con lo schema di D.Lgs approvato in data 30 aprile 2024 viene apposto un tassello ulteriore in materia di riporto delle perdite. Il vincolo trova applicazione in materia di fusioni ma il discorso viene riproposto anche in tema di scissioni societarie, laddove la beneficiaria sia una società preesistente. L’ambito è sempre quello volto a contrastare il commercio delle c.d. Bare fiscali; società prive di vitalità che vengono acquisite/fuse/incorporante solo per il fine precipuo di abbattere la base imponibile fiscale di società in utile.

Nelle fusioni societarie le perdite riportabili nei limiti del valore economico

Per contrastare il fenomeno il legislatore ha introdotto vincoli di natura patrimoniale ed economica che devono essere rispettate dalle società coinvolte nell’operazione di fusione e scissione (vedasi rispettivamente l’art. 172, co. 7 Tuir, in materia di fusione, e l’art 173, co. 10 Tuir in materia di scissione). Si tratta in particolare:

-del vincolo patrimoniale, nel senso che le perdite possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa;

-del vitality test, che consiste nel verificare che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del Codice civile, superiori al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. In questo caso, il test va ripetuto anche per la frazione di esercizio in cui ha effetto la fusione o la scissione (Ris. N. 116/2006)

Nelle fusioni societarie le perdite riportabili nei limiti del valore economico: la riforma fiscale

Nel decreto attuativo, il requisito legato al vitality test viene parzialmente modificato. In particolare all’art 84 Tuir (ipotesi di acquisto del controllo), viene prevista l’eliminazione del rispetto del requisito del numero medio di dipendenti nei due esercizi precedenti il change of control; il legislatore è andato a favorire il passaggio delle posizioni fiscali anche per soggetti che non potevano rispettare tale vincolo, come per esempio le Holding.

Nelle fusioni societarie le perdite riportabili nei limiti del valore economico: il vincolo del patrimonio netto

Il vincolo patrimoniale, invece, viene integrato prevedendo accanto al rispetto del limite del valore nominale del patrimonio netto, il c.d. valore corrente, in aderenza ai più recenti orientamenti di prassi (di cui nn. 93 e 94 del 5 dicembre 2018 ed interpello 76/2022). Secondo il legislatore la stima deve essere fornita tramite perizia giurata da parte di un esperto (revisore legale dei conti o società di revisione). Il legislatore però non entra sugli aspetti tecnici volti a precisare quali siano i metodi di stima del valore del capitale economico da applicarsi all’uopo (metodo patrimoniale, patrimoniale misto, reddituale,  finanziario) neppure se, una volta calcolata la stima del valore del capitale la stessa possa essere utilizzata anche per riportare le perdite, eventualmente prodotte da altre società partecipanti all’operazione di fusione/scissione.

Le incertezze

Questa situazione non fa altro che acuire un profilo di enorme incertezza e responsabilità tra gli esperti che nei prossimi mesi saranno chiamati a giurare le perizie di stima, con il dubbio che a posteriori le proprie valutazioni possano essere messe in discussione proprio dalla stessa amministrazione finanziaria. La situazione che si va a delineare sembra simile a quella che si era creata, ante riforma, in merito alla qualificazione di Holding ai fini dell’applicazione del regime di realizzo controllato ex. art. 177, co. 2 bis Tuir. In questo caso però il legislatore delegato ha risolto il dubbio, eliminando la questione alla radice, rimettendo la qualificazione di holding, ai fini dell’art. 177 c. 2 Bis Tuir, alla definizione prevista dal Tuir all’ 162 bishttps://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/il-conferimento-quote/. Disposizione che determina il valore di Holding sulla base dei valori contabili. Ciò nonostante, si ritiene preferibile utilizzare metodi di stima “conservativi” che tendano a valutare l’azienda nella situazione “as is”, preferendo metodi di stima misti o con stima autonoma dell’avviamento piuttosto che finanziari/reddituali con stima analitica dei flussi, i quali introducono un ulteriore profilo di incertezza data dalla difficoltà, in contesti di mercato così mutevoli, di costruire piani affidabili ed attendibili.


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