Novità in materia di operazioni straordinarie

In attuazione del processo di riforma dell’IRES e dell’IRPEF, il Consiglio dei Ministri, ha approvato una bozza di Decreto di riforma delle imposte su redditi. In particolare, in ambito operazioni straordinarie di impresa le novità più rilevanti riguardano operazioni straordinarie di scissione, conferimento e fusione.

Operazioni straordinarie: Conferimento

Importanti novità sono previste in tema di conferimento di partecipazione. In particolare, la bozza di decreto prevede che:

  • l’art. 177, c.1, c.2 e 2-bis è applicabile anche alla conferitaria che integri il controllo societario volontariamente e non solo quindi nelle rare e residuali ipotesi previste da obblighi legali o statutari. La circostanza per cui la conferitaria abbia già il controllo della società scambiata prima dell’effettuazione del conferimento non crea preclusione all’applicazione del regime di neutralità fiscale indotta prevista dal suddetto articolo.
  • E’ possibile applicare il regime di realizzo controllato, di cui al comma 2 e 2-bis, anche in ipotesi di società scambiata non residente. Questa modifica apportata dal decreto legislativo è volta ad armonizzare la disciplina interna alla normativa comunitaria.
  • Il regime fiscale di neutralità indotta, ex. art. 177, co. 2 e 2-bis, si applica anche nel caso in cui il valore di realizzo delle partecipazioni conferite risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. In tal senso il decreto legislativo sembra recepire l’orientamento di prassi sdoganato dall’agenzia con la R.M. 56/E/2023.
  • Il regime di cui all’art. 177, co. 2-bis Tuir viene parzialmente modificato prevedendo che il requisito dell’unipersonalità della conferitaria possa venire parzialmente derogato nei casi di conferimento quote effettuato dal conferente persona fisica e dai suoi familiari ex articolo 5, comma 5 (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). In base alla relazione illustrativa, tuttavia, i singoli conferimenti devono avere ad oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione.

Infine, sempre in tema di conferimento cambia il requisito per valutare la holding di partecipazioni ai sensi dell’art. 177, co. 2-bis Tuir. In particolare, in luogo del valore effettivo, per valutare la holding si fa riferimento al già previsto art. 162-bis del Tuir; già utilizzato nella pratica, ad esempio, per valutare la Holding quale soggetto obbligato alla comunicazione all’anagrafe dei rapporti tributari. In particolare, nel caso di conferimento in una holding non quotata, le percentuali di qualificazione (2-20% oppure 5-25%) devono sussistere solamente per le partecipazioni dalla Holding conferita da essa detenute direttamente (o indirettamente tramite un’altra subholding ex art. 162-bis) il cui valore contabile complessivo sia superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate, applicandosi sempre il criterio della demoltiplicazione . Inoltre il test va fatto solo per le partecipazioni di primo livello detenute dalla Holding scambiata.

Operazioni straordinarie: Fusione

In materia di fusioni societari la relazione al decreto legislativo prevede la possibilità di disapplicare il test sul patrimonio netto in materia di riporto delle perdite (e delle altre posizioni fiscali) in caso di redazione di una perizia giurata di stima che attesti il valore economico della società. In particolare:

  • Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società.
  • In caso di retrodatazione degli effetti fiscali, le limitazioni al riporto delle perdite si applicano anche al risultato economico negativo della società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione

Scissione tramite scorporo

La bozza di decreto interviene anche sulla disciplina fiscale della scissione tramite scorporo. Si arriva a disciplinare il regime di neutralità fiscale dell’operazione di scissione tramite scorporo, attraverso l’affermazione di tre assunti:

  • la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione;
  • le attività e le passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha ad oggetto un’azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione;
  • le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso delle attività e passività oggetto di scorporo.

Novità anche qualora oggetto di scissione non sia un’azienda ma una partecipazione avente i requisiti della Pex: qualora lo scorporo abbia ad oggetto partecipazioni aventi i requisiti PEX (cfr. art. 87 del TUIR), ai fini dell’applicazione del regime di esenzione le partecipazioni ricevute dalla società scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla società beneficiaria.

La bozza di decreto precisa inoltre se oggetto di scorporo sono beni, attività o passività che non costituiscono aziende prive dei requisiti Pex, le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse al regime Pex quando maturano i relativi requisiti. Altrimenti sono considerate non Pex e l’eventuale loro cessione determina una plusvalenza integralmente imponibile.

La ripartizione delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi, eccedenze di manutenzioni) fra scissa e beneficiaria avviene ai sensi dell’art. 173 Tuir, co. 4. In particolare secondo la bozza occorre considerare il peso del valore contabile delle attività e passività trasferite rispetto al patrimonio netto contabile della scissa risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione.


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