Regime di realizzo controllato e conferimenti minusvalenti

Introduzione

In tema di conferimenti in regime di realizzo controllato (ex. art. 177 comma 2 e 2-bis del Tuir), l’agenzia delle entrate è intervenuta con il principio di diritto n. 10 del 28/07/2020 e con la risposta di interpello n. 568 del 9/12/2020, a chiarire, con un’impostazione rigida, il trattamento dell’operazione qualora dal confronto tra il costo fiscale della partecipazione conferita e l’aumento del patrimonio netto della conferitaria, dovesse emergere una minusvalenza. Secondo la tesi penalizzante dell’Agenzia, che richiama il contenuto della relazione governativa all’art. 5 del D.Lgs 35/1997, qualora dal conferimento dovesse emergere una minusvalenza, tale valore verrebbe considerato indeducibile.

Regime di realizzo controllato e conferimenti minusvalenti: interpretazione agenzia entrate

L’interpretazione restrittiva adottata dall’Agenzia delle Entrate all’art 177 co. 2 e 2-bis trova fondamento sulla lettura testuale della relazione all’art. 5 del D.Lgs 358/1997. Tale articolo è stato trasfuso nell’attuale art. 177 co 2 con una formulazione sostanzialmente identica. La relazione fa riferimento al concetto di plusvalenza  motivo per cui secondo l’agenzia qualora a seguito del conferimento, dal confronto del costo fiscale della partecipazione conferita e il patrimonio netto della conferitaria dovesse emergere una minusvalenza, tale valore sarebbe da considerarsi indeducibile. Non solo. Con il principio di diritto n. 10 del 28/07/2020, l’amministrazione finanziaria ha affermato che in caso di realizzo di una minusvalenza a seguito di conferimento di partecipazioni, la minusvalenza farebbe venir meno il regime di realizzo controllato (ex. art. 177 co 2 e 2-bis) con la conseguente applicazione del criterio del valore normale (ex. art. 9 del Tuir).

Regime di realizzo controllato e conferimenti minusvalenti: regime realizzo controllato vs valore normale

L’art. 177, nelle sue due versioni di cui al c. 2 e 2-bis, stabilisce che la plusvalenza da conferimento dipende, dal confronto dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria rispetto al costo fiscale della partecipazione conferita.

L’art. 9, al comma 4, determina il valore normale per le quote di società non azionarie, in proporzione al valore del patrimonio netto della società. In base al combinato disposto con l’art. 68, comma 6 la plusvalenza da conferimento è determinata come differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo fiscale.

Regime di realizzo controllato e conferimenti minusvalenti: esempio

Per semplicità e per capire l’approccio restrittivo adottato dall’Agenzia delle Entrate, si ipotizzino i seguenti dati:

costo fiscale della partecipazione conferita: 250;

valore normale del patrimonio netto relativo alla partecipazione conferita: 1000;

incremento patrimonio netto della conferitaria: 200;

minusvalenza da realizzo regime controllato (ex. art 177 c. 2 e 2-bis): 50 (250-200);

plusvalenza tassabile in caso di applicazione del valore normale (ex. art. 9): 750 (1.000-250)

Conclusioni

L’orientamento adottato con i precedenti di prassi dall’agenzia entrate appare eccessivamente penalizzante e non coerente con il dettato normativo tracciato dall’art 177 comma 2 del Tuir. La norma di carattere speciale non parla né di minusvalenza né di plusvalenza bensì di valore di realizzo. Ancorare l’applicazione di una disposizione di legge piuttosto che un’altra, al risultato dell’operazione di conferimento (i.e. plusvalenza o minusvalenza) appare eccessivamente penalizzante per il contribuente e limitativo. Così operando si vanifica l’obiettivo di fondo della norma che è quello di agevolare le riorganizzazioni societarie e la creazione di holding ai fini di dar spazio ai passaggi generazionali.


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