Riporto delle perdite e riassetto societario
- 22/01/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Cessione, Conferimento, Fusione, Operazioni straordinarie, Scissione

L’Agenzia delle Entrate (risp. Interpello nr. 39/2022) torna ad esprimersi sulla tematica del c.d. “commercio delle bare fiscali” e riporto delle perdite e riassetto societario; l’amministrazione finanziaria ha risposto ad un quesito rivolto da una società, portatrice di perdite fiscali, la quale a seguito di molteplici operazioni di riorganizzazione societaria, ha modificato il controllo (indiretto) e depotenziato l’attività svolta.
Riporto delle perdite e riassetto societario: la normativa di riferimento
La norma di carattere generale, che è finalizzata a contrastare il commercio delle c.d. bare fiscali, è l’art. 84 del Tuir, co. 3. La ratio della disposizione è quello di contrastare le operazioni incentrate sul meccanismo di acquisizione del controllo di società titolari (esclusivamente o in prevalenza) di perdite fiscali e spostarvi attività redditizie, al fine di attuare un meccanismo di compensazione intersoggettiva di risultati fiscali negativi della c.d. bara fiscale con i risultati positivi realizzati dall’impresa “rivitalizzata”.
La disposizione antielusiva di cui sopra, viene applicata al ricorrere congiuntamente di due requisiti:
a)La maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite è trasferita o comunque acquisita da terzi;
b)L’attività principale in fatto esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate viene modificata. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione, ovvero nei due successivi o anteriori.
Riporto delle perdite e riassetto societario: La situazione
Alfa (di seguito anche istante) è una società operativa in Italia. Alfa fa parte, in qualità di consolidata, di un gruppo che aveva aderito al consolidato fiscale. La stessa è detentrice di immobili localizzati in Italia e all’Estero.
Con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la struttura societaria e di segregare il rischio di impresa e semplificare l’accesso al credito, l’istante ha attuato una serie di operazioni straordinarie (conferimento, fusione inversa, scissione).
Una volta uscita dal consolidato fiscale e successivamente aver attuato le operazioni di riorganizzazione, la società ha maturato perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi.
Le perdite sono attribuibili a posizioni fiscale formate prima dell’adesione al consolidato; mentre gli interessi passivi sono causati dalla cattiva pianificazione finanziaria della gestione produttiva di Alfa.
Riporto delle perdite e riassetto societario: La Soluzione proposta dall’istante
Alfa ritiene non operante nei suoi confronti le limitazioni al riporto delle posizioni soggettive fiscali (perdite ed eccedenze di interessi passivi) di cui all’art. 84, co. 3, del Tuir, in quanto:
In merito al primo requisito a) la società ritiene che il requisito del cambio di controllo non sia soddisfatto in considerazione del fatto che le operazioni di riorganizzazione societaria non avevano comportato il trasferimento diretto delle partecipazioni di controllo di Alfa, ma solo il trasferimento delle partecipazioni nella società controllante indiretta di Alfa. Di conseguenza il cambiamento della maggioranza delle partecipazioni aventi il diritto di voto è avvenuto, secondo l’istante, ai “piani superiori” e non in Alfa.
In merito al secondo requisito b) richiesto dalla norma antielusiva, Alfa evidenzia che a seguito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non ha modificato la propria attività; la stessa infatti continua ad operare nel settore, conservando la titolarità delle principali immobilizzazioni già in precedenza possedute; l’attività svolta da Alfa è semplicemente transitata da uno sfruttamento diretto degli immobili ad uno sfruttamento “indiretto” degli stessi; attraverso la locazione ad una società del gruppo. Inoltre nell’istanza è evidenziato che per effetto delle operazioni, Alfa provvedeva ad una riduzione degli asset i quali avevano portato a depotenziare l’attività di Alfa e a generare perdite fiscali. Non vi era pertanto alcuna rivitalizzazione di Alfa né una immissione di nuove attività volte a compensare utili con perdite fiscali.
Posizione dell’agenzia
In merito al punto a) l’agenzia evidenzia “una sostanziale identità tra controllante e controllata”; in particolare secondo l’amministrazione, dal momento che il cambio di controllo della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie di Alfa è stato realizzato “indirettamente”, ossia attraverso la cessione della sua controllante indiretta, di cui la partecipazioni in Alfa rappresenta l’asset più rilevante in bilancio, allora secondo l’agenzia risultava integrato il requisito del mutamento del controllo.
Con riferimento al punto b) l’amministrazione stabilisce che, a seguito dell’operazione di riorganizzazione, Alfa ha modificato la sua attività da gestione diretta delle aziende ad un’attività immobiliare di gestione indiretta degli asset di proprietà; sostituendo ai ricavi derivanti dalla gestione delle aziende i ricavi di locazione.
In considerazione di ciò, l’agenzia nella risposta, ritiene integrati entrambi i requisiti previsti dalla norma antielusiva e pertanto conclude stabilendo la limitazione al riporto delle posizioni fiscali soggettive previste dall’art.84, co. 3, del Tuir.
Considerazioni finali
Nella parte conclusiva della risposta ad istanza di interpello l’agenzia pone l’attenzione sul fatto che qualora la società non venga, successivamente al doppio cambio ( controllo e modifica attività), “rivitalizzata” mediante avvio di nuove attività redditizie, non si verificano i presupposti della disposizione (contrasto al commercio di bare fiscali) e la stessa potrà essere disapplicata mediante un interpello.
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