Rivalutazione di partecipazioni: imposte dirette e indirette

Rivalutazione di partecipazioni: Introduzione

Con una disposizione del c.d. Decreto Energia (DL 17/2022), il legislatore ha riproposto ormai un’ agevolazione che può definirsi “a regime” nel nostro ordinamento; la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti al primo gennaio 2022 dalle persone fisiche (non imprenditori) residenti e non residenti, società semplici e associazioni (ex. ai sensi dell’art. 5 Tuir), enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione.

Rivalutazione di partecipazioni: Imposte dirette

La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni, mediante versamento di un’imposta sostitutiva rateizzabile in massimo tre anni. La prospettiva è quella di minimizzare il carico fiscale attraverso l’azzeramento della plusvalenza all’atto di successiva cessione delle partecipazioni e/o terreni.

La convenienza dell’operazione deriverebbe dal versamento di un’imposta sostitutiva; ora pari al 14%, fino all’anno scorso dell’11%, necessaria per affrancare la plusvalenza (differenza tra valore di mercato e costo storico della partecipazione) che scaturirebbe qualora il titolare della quota o del terreno andasse a vendere il predetto asset.

In assenza di rivalutazione, in caso di vendita di partecipazione detenuta da persona fisica non imprenditore (es. socio persona fisica di srl che volesse vendere la quota nella società), la plusvalenza che maturerebbe sconterebbe una tassazione del 26% (ai sensi dell’art. 67, co.1 Tuir).

Rivalutazione di partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

Affinché la rivalutazione di quote e terreni si perfezioni, è necessario:

– far redigere un’apposita perizia giurata da un professionista abilitato (es. commercialista) e asseverarla entro il 15/06/2022;

– versare l’imposta sostitutiva (ndr del 14%), utilizzando il modello F24, in un’unica soluzione entro il 15/06/2022; ovvero in tre rate dello stesso ammontare entro le scadenze del 15/06/2022, 15/06/2023 e 15/06/2024;

– indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni. Più precisamente, i dati relativi alla rivalutazione devono essere riportati nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni).

Rivalutazione di partecipazioni imposte indirette con effetto differenziato per donazioni e successioni

Il tema della rideterminazione del valore delle quote (o terreni) offre spunti di riflessione in caso di trasferimento non a titolo oneroso, bensì a titolo gratuito, delle partecipazioni (ovvero dei terreni). Le situazioni gratuite che si possono verificare sono essenzialmente due: donazioni e successione “mortis causa”.

Rivalutazione e donazione

L’art. 68, comma 6 del Tuir, stabilisce che in caso di acquisto per donazione il costo della partecipazione assunta dal donatario è pari al costo della partecipazione assunta dal donante.

In caso di donazione, l’art. 68 del Tuir prevede la continuità in regime di neutralità del valore tra donante e il donatario; in sostanza se il donante rivaluta il costo della partecipazione, il valore fiscale della partecipazione si trasferisce al donatario e quindi può realizzare la stessa attraverso la cessione della partecipazione assumendo come valore fiscale quello maturato dal donante.

Tuttavia, la donazione non ha l’effetto di sostituire l’intera posizione del donatario con quella del donante così che l’eventuale imposta sostitutiva corrisposta dal donante, trattandosi di imposta personale, non potrà essere scomputata dal donatario in caso di successive rideterminazioni. La risoluzione 91/e/2013 prevede infatti che lo scomputo sia effettuato necessariamente dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione delle precedenti rivalutazioni.

Rivalutazione e successione

L’art. 68, comma 6 del Tuir, stabilisce che in caso di acquisto da parte del legittimario, in caso di successione mortis causa, della partecipazione per successione si assume come costo il valore definito, o in mancanza, quello dichiarato, agli effetti dell’imposta di successione.

In caso di successione quindi, il maggior valore della partecipazione rivalutata dal de cuius, non potrà essere “usata” dall’erede quando calcolerà la plusvalenza/minusvalenza all’atto della successiva cessione della partecipazione. Inoltre, come precisato dalla Cassazione con sentenza 10.298/2019, l’erede non può chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata da quest’ultimo; in quanto la sostitutiva è un’ imposta “personale” versata dal de cuius e quindi frutto di una sua libera scelta quando era in vita. Tale scelta è alternativa alla tassazione ordinaria (del 26%) che sconterebbe in caso di cessione della partecipazione.


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