Scissione asimmetrica e conferimento di partecipazioni

Introduzione

Con la risposta n. 152/2022 del 23/03/2022, l’Agenzia delle Entrate ha considerato non abusiva del diritto ai fini delle imposte sui redditi (ex. art. 10-bis L. 212/2000), un’operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica. L’operazione era preceduta da un’operazione di conferimento di partecipazione di controllo ex. art 175 Tuir, della società scindenda a favore di una Holding neo-costituita.

La situazione viene di seguito rappresentata:

Scissione asimmetrica e conferimento di partecipazioni: Situazione di partenza

Step1

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Alfa Spa è una Holding di famiglia il cui capitale sociale è posseduto dai fratelli Tizio e Caia. La società ha un patrimonio diversificato, costituito da partecipazioni non quotate di minoranza e maggioranza, investimenti finanziari vari e dossier titoli.

Step2

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Nel corso del 2020, la società Alfa Spa ha effettuato un conferimento in regime di realizzo controllato, ex. art. 175 del Tuir, dell’intera partecipazione detenuta in Beta in una società di nuova costituzione; Beta Holding Srl. Con la costituzione di Beta Holding Srl, si è deciso di frapporre tra Alfa Spa e Beta Spa una sub Holding. L’operazione di conferimento è stata effettuata con l’obiettivo di mantenere in capo ad un unico soggetto (i.e. Beta Holding srl) la partecipazione in Beta Spa, creando anche al contempo le condizioni per l’entrata nel capitale sociale di Beta Holding srl di nuovi investitori.

Step3

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Nel corso del 2021, i due fratelli Tizio e Caia, stanti le crescenti divergenze nella gestione degli assets societari, sono addivenuti alla decisione di dividersi e quindi hanno deciso di attuare una scissione parziale asimmetrica non proporzionale del patrimonio di Alfa Spa. Attraverso L’operazione prospettata si voleva anche precostituire le condizioni per gestire efficacemente il passaggio generazione; in modo da consentire ai figli di Tizio e Caia di poter collaborare nell’attività del gruppo ma contemporaneamente gestire autonomamente le scelte relative al proprio patrimonio familiare attraverso la gestione delle proprie Holding familiari Alfa Spa e Gamma Srl.

Scissione asimmetrica e conferimento di partecipazioni: Soluzione Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione di riorganizzazione prospettata dal contribuente (conferimento di partecipazione ex.art 175 + scissione non proporzionale asimmetrica), per quanto riguarda il comparto delle imposte dirette, non comporta alcun vantaggio fiscale indebito. Per l’Amministrazione finanziaria non si ravvisa alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

L’Agenzia precisa che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, è necessario che la scissione non sia di fatto lo strumento utilizzato dai soci per creare società contenitori (di immobili, partecipazioni), prive quindi di operatività commerciale. Per l’amministrazione finanziaria l’operazione di scissione non deve essere il mezzo per creare c.d. società “di comodo”, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo, in modo indebito del regime di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie; ovvero di permettere al contribuente di realizzare salti di imposta.

Spunti di riflessione

L’Agenzia delle Entrate è concorde con il contribuente nel ritenere che la presenza di una sub-Holding (i.e. Beta Holding srl), in futuro partecipata da entrambe le società (i.e. Alfa Spa e Gamma Srl), ognuna delle quali partecipata interamente da un fratello, permette di arrivare a gestire unitariamente Beta Spa. Diversamente laddove non vi fosse stato Beta Holding Srl, la scissione della società Alfa Spa avrebbe comportato anche la scissione della partecipazione che la stessa avrebbe avuto in Beta Spa; facendo perdere il carattere dell’unitarietà nella sua gestione. In quest’ultimo caso infatti, eventuali situazioni di conflitto tra i due soci (Tizio e Caio), avrebbero comportato situazioni di stallo societario nella Beta Spa, che diversamente, frapponendo Beta Holding srl, non si realizzano, in quanto eventuali divergenze vengono gestite ad un livello “superiore” rispetto alla società Beta; lontano dalla sua gestione dell’operativa.

Infine la creazione alternativa, rispetto alla scissione asimmetrica, di due holding familiari attraverso l’operazione di conferimento, facenti capo l’una a Tizio, l’altra a Caia, entrambe proprietarie di ALFA Spa, socia diretta a sua volta di BETA Spa, non avrebbe consentito di realizzare la divisione tra gli attori dell’intero patrimonio di Alfa Spa, bensì la gestione sarebbe rimasta “unitaria” tra i due soci (i.e. Tizio e Caio).


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