Scissione con beneficiarie unipersonali
- 11/12/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Fusione, Operazioni straordinarie, Scissione

Scissione con beneficiarie unipersonali: Definizione di abuso del diritto
In questo articolo ho analizzato un’operazione di scissione con beneficiarie NewCo unipersonali preceduta da una operazione di fusione per incorporazione. A seguito della scissione, i genitori hanno donato la nuda proprietà delle quote ai figli, con l’obiettivo di gestire il passaggio generazionale. L’operazione analizzata può essere vista dall’Agenzia come fattispecie abusiva dal punto di vista del diritto tributario?
L’abuso del diritto, prima della riforma avvenuta con il D.Lgs n. 128 del 5 agosto 2015, era disciplinato dall’art. 37 bis del dpr 600/1973. Ora la disciplina è trasfusa nell’art. articolo 10-bis L. 212/2000, c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente. Secondo la “nuova” disposizione, costituisce abuso del diritto, le fattispecie secondo le quali una o più operazioni prive di sostanza economica, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. In sostanza è abuso del diritto una o più operazioni elusive del diritto tributario.
Al fine di ritenere integrata una fattispecie di abuso del diritto, l’Agenzia dovrà preliminarmente verificare l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie:
– la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale;
– l’assenza di sostanza economica dell’operazione;
– l’esistenza di valide ragioni di carattere extrafiscale, non marginali;
Inoltre, così come previsto dal comma 3 della disposizione citata, non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali.
Conseguentemente, verificata l’esistenza di tutti i requisiti che consentono di ritenere realizzata la fattispecie abusiva ex articolo 10-bis citato, l’amministrazione finanziaria, prima di procedere alla relativa contestazione, è tenuta ad accertare che la medesima non sia stata posta in essere sulla base di valide ragioni extrafiscali, che, come detto, devono essere “non marginali”.
Scissione con beneficiarie unipersonali: caso operativo
L’operazione prospettata è cosi rappresentata dal contribuente:
-Scissione asimmetrica di una società immobiliare (Alfa Srl) in tre NewCo unipersonali, anch’esse immobiliari;
-Donazione della nuda proprietà dell’intero capitale sociale detenuto nelle tre NewCO unipersonali ai tre figli con mantenimento del corrispondente diritto di usufrutto in capo al genitore (diritto di voto e diritto di percezione degli utili);
-fusione per incorporazione di due società partecipate dalla scissa (Alfa Srl) nella società scindenda.
-Prima di procedere alla fusione e poi alla scissione, i soci di minoranza (i figli) avevano dapprima rivalutato le quote detenute nelle società incorporate e successivamente le avevano cedute ai genitori;
Scissione con beneficiarie unipersonali: Finalità
La complessa operazione societaria è progettata con l’obiettivo di riorganizzare l’intero gruppo societario, al fine di precostituire le condizioni per gestire al meglio il passaggio generazionale. Con la costituzione di tre NewCo unipersonali immobiliari e l’attribuzione della nuda proprietà delle quote di ciascuna Newco ad un figlio i genitori hanno realizzato il duplice obbiettivo di:
- separare la gestione degli immobili attraverso la creazione di tre società;
- dirimere i dissidi intercorsi nel tempo tra i tre figli.
L’operazione di fusione, scissione e donazione della nuda proprietà ai figli, ha come vantaggio extra-fiscale non marginale, quello di precostituire le condizioni per gestire efficacemente il passaggio generazionale.
Posizione dell’agenzia
Caso simile è stato trattato con la risposta ad istanza di interpello nr. 741 del 21/10/2021. Nella fattispecie l’Agenzia, non ha ravvisato fattispecie di abuso del diritto, in caso di scissione totale proporzionale preceduta da una cessione delle partecipazioni previamente rivalutate. A seguito della rivalutazione vi era stata una fusione per incorporazione e donazione delle quote a ciascuno dei figli. L’operazione, che presenta caratteristiche simili a quella tratta, è stata sdoganata dall’Agenzia come non abusiva del diritto, in quanto «operazione fisiologica” a consentire il passaggio generazionale.
Problematiche
Problematica invece, sarebbe stata l’operazione di cessione delle partecipazioni detenute dai figli e previamente rivalutate, in favore delle società partecipate dagli stessi, seguita poi dalla fusione della prima società nella seconda. L’operazione c.d. di “Leverage Cash Out”, è considerata abusiva per l’agenzia (si veda la risoluzione nr. 23/08/2019 n. 341 e il principio di diritto n. 20 del 23/07/2019) in quanto permette ai soci cedenti le partecipazioni di ottenere un risparmio di imposta indebito. La convenienza di questa tipologia di operazione consiste nel fatto che, in luogo dell’imposizione sui dividendi (attualmente fissata al 26% sia per le partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate), è possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni secondo aliquote comunque minori rispetto al 26% (in passato 2-4%, poi innalzate all’8% e da ultimo al 10-11%).
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