Scissione di cassa in ottica passaggio generazionale e profili di abusività
- 15/02/2025
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Holding, Operazioni straordinarie, Scissione, Wealth Management

La scissione c.d. di cassa può essere implementata in ottica passaggio generazionale.
L’operazione si sostanzia nello scorporo di assets finanziari presenti in una azienda, in particolare liquidità, titoli, strumenti finanziari non strumentali al fine di mettere in sicurezza il patrimonio liquido della società, separando la gestione finanziaria dall’attività operativa (che generalmente è più rischiosa).
Scissione di cassa in ottica passaggio generazionale e profili di abusività: gli obiettivi
Uno degli obiettivi per cui l’imprenditore implementa l’operazione di scissione c.d. di cassa è quello di destinare la liquidità accumulata nel corso della gestione dell’attività aziendale in un’entità separata, caratterizzata da un livello di rischio inferiore.
Tuttavia, un secondo obiettivo, potrebbe essere quello di gestire in maniera efficiente il passaggio generazionale della ricchezza, considerando che, secondo l’attuale contesto normativo, la trasmissione della ricchezza può circolare attraverso la donazione (atto inter vivos) o successione mortis causa ex. D. Lgs 346/90.
Entrambi gli istituti introducono delle franchigie di esenzione che vengono determinate in relazione al grado di parentela tra i soggetti coinvolti nell’operazione (i.e. donante-donatario; de cuius ed eredi). Franchigie che in determinate circostanze possono essere già erose, motivo per cui la corretta pianificazione patrimoniale può essere uno strumento efficace per gestire efficacemente la trasmissione del patrimonio aziendale.
Scissione di cassa in ottica passaggio generazionale e profili di abusività: le risposte dell’agenzia
L’Agenzia delle Entrate, a più riprese (vedasi risposta ad istanza di interpello nn. 89/2021https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_89_08.02.2021.pdf/0b1e1b96-6b3a-fc28-7d5c-ebdaefb603a7, 133/2022https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_133_21.03.2022.pdf/b7b0e33d-61eb-bce7-7e59-a03b462b25bd, 263/2023 https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/scissione-di-cassa/), si è espressa in tema di scissione “di cassa” affermando la non abusività dell’operazione nel solo caso di cui alla risposta n. 133/2022 e sancendo l’abusività delle operazioni implementate dal contribuente (vedasi risposte nn. 89/2021, 263/2023).
In realtà l’agenzia non ha censurato, ab origine, l’operazione di scissione di cassa, bensì la censura avanzata dall’amministrazione finanziaria verteva sui “mezzi” utilizzati dai contribuenti che coinvolgevano l’operazione di scissione della cassa aziendale. In particolare, nella risposta n. 89/2021 l’abusività dell’operazione discendeva dal fatto che al termine della scissione di cassa, alcuni soci della Newco, previa rivalutazione quote con pagamento dell’imposta sostitutiva, volevano cedere alla Newco le sue quote, implementando il negozio giuridico del recesso tipico espressamente vietato dalla circolare nr. 16/E 22 aprile 2005, la quale è intervenuta in materia di rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Diversamente, la risposta n. 263/2023, censurava l’artificiosità dell’intera operazione, in quanto attraverso una serie di strumenti giuridici implementati dal contribuente (finanziamento fruttifero da Holding a società operativa, mutuo bancario contratto dalla società operativa a ristoro del finanziamento fruttifero erogato dalla Holding e retrocessione della liquidità tramite scissione di cassa dalla Holding alla operativa) si voleva bypassare la tassazione del 26% sulla distribuzione dei dividendi.
Ciononostante, prosegue nelle risposte l’agenzia, l’operazione di scissione di sola cassa è pienamente efficace laddove l’operazione non sia volta a sostituire un’assegnazione ai soci del patrimonio aziendale attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di mero godimento, prive di operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sugli asset finanziari trasferiti e/o sulle riserve di utili in capo ai soci. In particolare la finalità elusiva non sussiste laddove la liquidità scorporata (così come altri assets) venga reintrodotta nel mercato a supporto del business svolto e/o per implementare nuove iniziative imprenditoriali.
Scissione di cassa in ottica passaggio generazionale e profili di abusività
L’operazione di scissione tramite cassa potrebbe essere implementata per gestire un efficace e ordinato passaggio generazionale laddove la liquidità scorporata venga utilizzata dal donatario e dal erede del cuius per portare avanti e/o gestire nuove iniziative imprenditoriali.
Dal punto di vista fiscale, l’operazione è supportata dalla modifica apportata all’art. 3, comma 4-ter del TUSD ad opera del D. Lgs 139/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025. In particolare, secondo la modifica, i trasferimenti di partecipazioni a favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni se riguardano:
– quote di controllo (o di integrazione dello stesso) di società di capitali;
– quote di qualunque entità nelle società di persone;
In entrambi i casi resta salvo il requisito del possesso quinquennale della quota da parte del donatario e/o erede per non decadere dall’agevolazione.
Prima della modifiche, affinché il contribuente potesse godere dell’agevolazione esentativa e trasmettere il controllo (per le società di capitali) o le quote in generale (per le società di persone), l’operazione di trasmissione doveva riguardare aziende, ossia realtà operative dotate di una struttura organizzativa in termini di personale e/o attrezzature atte allo svolgimento di attività d’impresa (cfr. interpello n. 552/2021 e sentenza Cass 6082/2023) escludendo di fatto dall’agevolazione la trasmissione di patrimoni “statici” come holding di partecipazioni, società immobiliari o società “di cassa”.
Scissione di cassa in ottica passaggio generazionale e profili di abusività: conclusioni
In questa circostanza, ricorrendo quindi alla scissione di sola cassa, l’imprenditore può raggiungere una pluralità di obiettivi:
- Tutela del patrimonio aziendale e gestione del rischio. Con la scissione di cassa l’imprenditore arriva a razionalizzare il business aziendale e ad allocare la liquidità in eccesso, non strumentale all’attività operativa, in un apposito veicolo aziendale, avente un grado di rischio inferiore rispetto al core business societario;
- Efficienza fiscale nella trasmissione del patrimonio aziendale di società “senza impresa” come società di cassa, holding e società immobiliari. Post D. Lgs 139/2024, diviene possibile allocare la liquidità da trasmettere agli eredi sfruttando la norma esentativa di cui all’art. 3, co. 4-ter del D.Lgs 346/90, che permette di esonerare dal calcolo delle franchigie e dall’imposta di donazione e/o successione le donazioni e/o successione di quote societarie detenute in società di persone e le quote di controllo (o che integrano il controllo) in società di capitali come holding, immobiliari, società finanziarie.
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