Scissione e conferimento: due strumenti alternativi per scorporare la partecipazione

Scissione e conferimento rappresentano due strumenti giuridici alternativi che possono essere utilizzati dall’imprenditore per scorporare la partecipazione, ossia per portarla ad una società che svolge, ad esempio, l’attività di holding di partecipazione, ma non solo.

Scissione e conferimento: due strumenti alternativi per scorporare la partecipazione

La scissione tramite scorporo

La scissione tramite scorporo è disciplinata dall’art. 2506.1 c.c. e rappresenta una operazione straordinaria mediante la quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione in cambio di una partecipazione nella società beneficiaria. Nella sostanza l’operazione di “scorporo” presenta delle analogie con l’operazione di conferimento, in quanto, a fronte di un patrimonio apportato in una società (nel nostro caso la partecipazione) viene attribuita alla società apportante una quota di patrimonio nella società assegnataria. L’operazione di scissione tramite scorporo è stata introdotta dal legislatore nazionale ad opera del D. Lgs 19/2023, in attuazione della Direttiva Europea UE 2019/2021, con lo scopo di armonizzare il diritto interno alla volontà del legislatore comunitario di introdurre nell’ordinamento italiano la possibilità di trasferire attività e passività in una o più società di nuova costituzione avvalendosi della disciplina prevista per la scissione ordinaria mantenendo le semplificazioni previste dall’art. 160-decies della Direttiva UE 2017/1132, si veda https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/scissione-scoporo/.

La scissione tramite scorporo: la definizione fiscale con il D.Lgs 192/2024

Nonostante la sua introduzione, orami risalente a luglio 2023, l’operazione di scissione tramite scorporo fino ad ora non ha avuto una larga diffusione soprattutto a causa della mancata definizione di una disciplina fiscale chiara e precisa.

Questa situazione di incertezza normativa ha trovato la sua definizione grazie all’art 16 del D.Lgs 192/2024https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/16/24G00214/sg, la quale ha esteso alla scissione tramite scorporo gran parte della disciplina tributaria applicabile alla scissione “ordinaria” andando a collocare la relativa disciplina all’interno dell’art 173 del Tuir, il cui articolo delinea i profili fiscali dell’operazione straordinaria di scissione societaria.

Se dapprima, la scelta se attuare l’operazione di conferimento rispetto alla scissione tramite scorporo per attuare il progetto di separazione di un assets, come la partecipazione societaria, poteva essere “decisa” dalla variabile fiscale (la quale dava un “vantaggio” all’operazione di conferimento rispetto alla scissione tramite scorporo) a seguito dell’attuazione del progetto di riforma dell’Irpef e dell’Ires per effetto del D.Lgs 192/2024 la situazione può dirsi capovolta in favore della scissione tramite scorporo. Infatti, l’art. 16 del D.Lgs 192/2024, ha esteso il principio di neutralità fiscale, tipico delle operazioni straordinarie di scissione “classiche”, anche alle operazioni di scissione tramite scorporo.

Scissione e conferimento: due strumenti alternativi per scorporare la partecipazione, i regimi fiscali applicabili

Nel attuale contesto normativo, quindi, abbiamo:

  • il principio di neutralità fiscale per le operazioni di conferimento di azienda, ex. art. 176 tuir e per le operazione di scissione societarie “classiche” e tramite “scorporo”, ex. art. 173 Tuir;
  • il regime “ordinario” di realizzo, a valore normale (e quindi tassabile), ex. art 9 Tuir, in caso di conferimento di beni (quindi quote societarie) in società;
  • Il regime “straordinario” di realizzo controllato (i.e. neutralità fiscale indotta), in caso di conferimento di quote di controllo (ex. art 2359 c.c), di quote qualificate (ex. art. 67 Tuir), di quote di collegamento (ex. art. 2359, c. 2 c.c.) o che permettono alla conferitaria di acquisire e/o integrare il controllo già esistente;

Se oggetto di separazione è una partecipazione di controllo (o, pur non essendo di controllo, consenta, alla società a favore della quale viene scorporata, di acquisire o incrementare il controllo sulla società le cui partecipazioni sono oggetto di scorporo), di collegamento o qualificata secondo le definizioni, rispettivamente, dell’art. 175 Tuir, dell’art. 177 comma 2 e 2-bis Tuir, il valore di realizzo fiscalmente rilevante generalmente viene “calibrato” per non far risultare alcuna plusvalenza da conferimento; in questa situazione, applicando il regime di realizzo controllato, la plusvalenza/minusvalenza da conferimento viene calcolata confrontando il valore fiscale della quota conferita (i.e. valore di carico) con il valore di iscrizione contabile della partecipazione nell’attivo patrimoniale della società partecipata. Diversamente, se oggetto di scorporo è una partecipazione che non permette alla società conferitaria di raggiungere o integrare il controllo, già esistente, nella società scambiata, ovvero non è di collegamento e/o qualificata, in questo caso il valore di realizzo fiscalmente rilevante è determinato secondo i canoni del valore normale di cui all’art 9, co 4 Tuir, senza possibilità di “calibrare” la plusvalenza da conferimento come generalmente avviene applicando i regimi “straordinari” sopra citati. Proprio in questa circostanza potrebbe entrare in gioco la scissione tramite scorporo, in quanto, a seguito dell’introduzione dell’art 16 del D. Lgs 192/2024, tale operazione permette di scorporare assets (e quindi anche partecipazioni di minoranza), in completa neutralità fiscale, ovviando al regime naturale di realizzo, di cui all’art 9 Tuir, che si dovrebbe applicare all’operazione di conferimento di quote di minoranza in società.

Scissione e conferimento: due strumenti alternativi per scorporare la partecipazione, l’abuso di diritto

E’ appena il caso di sottolineare che, attualmente, non vi sarebbe alcuna preclusione all’applicazione del regime di neutralità fiscale della scissione tramite scorporo rispetto al conferimento, in caso di scorporo di quote di minoranza, in quanto resta sempre applicabile il principio di libera scelta tra operazioni comportanti un diverso carico tributario, così come previsto dall’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).


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