Scissione non proporzionale, asimmetrica come strumento per separare compagini societarie
- 25/09/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Operazioni straordinarie, Scissione

Scissione non proporzionale vs scissione asimmetrica
Nell’ambito delle operazioni di scissione societaria, si qualifica come “non proporzionale” in base all’art. 2506 – bis cod. civ. l’operazione in cui si prevede l’assegnazione delle partecipazioni ai soci in misura non proporzionale rispetto alla situazione esistente in capo alla scissa. In questa situazione nessun socio viene tuttavia escluso dall’assegnazione di partecipazioni in tutte le società partecipanti inclusa la scissa. La caratteristica della scissione “non proporzionale” è che la quota di partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa non sarà la stessa di quella detenuta nella società beneficiaria.
La scissione “asimmetrica” invece, in base all’art. 2506 comma 2 secondo periodo, cod. civile, è quell’operazione in cui, constando il consenso unanime dei soci, si prevede che ad alcuni di essi non vengano assegnate le partecipazioni in una o più società beneficiarie, bensì riceveranno un incremento delle partecipazioni detenute nella società scissa prima dell’operazione.
Profilo di abusività
In passato l’operazione di scissione asimmetrica era considerata “abusiva” dall’Amministrazione finanziaria; di recente invece, con le risposte ad istanza di interpello nr. 72, 97, 98 del 2020 e da ultimo la n. 435 del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha valutato positivamente l’operazione Tali risposte hanno portato il Fisco a ritenere non abusiva le operazioni di scissione asimmetriche sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle indirette.
Scissione e divisione di compagini societarie
L’operazione, nella sua configurazione “assimettrica”, è utilizzata spesso come strumento efficiente ed efficace per addivenire ad una separazione dei patrimoni tra membri della stessa famiglia o ceppi familiari differenti.
In particolare con tale operazione si arriva al risultato di separare compagini societarie litigiose, che senza una divisione, potrebbero creare situazioni di stallo e compromettere le sorti dell’andamento del business societario.
In quest’ottica, pertanto, l’operazione di scissione non è un’ operazione che permette di conseguire alcun vantaggio fiscale indebito proprio perché tale operazione è considerata dall’Agenzia delle Entrate come fisiologica per ottenere una riorganizzazione dell’attività.
Scissioni valutate abusivamente dall’Agenzia Entrate
Tuttavia, vi possono essere delle circostanze che possono far si che l’operazione di scissione possa essere considerata “abusiva” dall’Agenzia. Ne sono esempio:
- La scissione seguita dalla cessione delle quote societarie detenute nella società immobiliare da parte di un socio. La cessione di quote societarie detenute in una società immobiliare comporta notevoli vantaggi in termini di imposte indirette; questo rispetto all’alternativa cessione diretta dei beni immobili detenuti dalla società. Si pensi al fatto che la cessione quote sconta un’imposta di registro fissa di Euro 200,00. La cessione diretta di immobili invece sconta in genere un’imposta di registro di Euro 200,00; un’imposta ipotecaria del 3% e un’imposta catastale del 1% da calcolarsi sul valore d’atto. Con la cessione di quote di una società immobiliare il contribuente arriverebbe al medesimo risultato rispetto alla vendita diretta del bene, con la differenza che attraverso la cessione quote lo stesso ottiene un risparmio fiscale. Questo risparmio fiscale per l’Agenzia delle Entrate è indebito, illegittimo.
- La destinazione a finalità estranee o uso personale dei soci dei beni sociali della scissa o della beneficiaria; ad es. la costituzione di società schermo il cui fine ultimo è solo quello di permettere ai soci di godere dei beni presenti in essa.
- La scissione a favore di una società beneficiaria che usufruisca di un regime di tassazione agevolato rispetto alla scissa.
- Rettifica della detrazione in capo alla beneficiaria ex. art. 19-bis2, comma 7, dpr 633/1972.
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