Scissione parziale proporzionale seguita da locazione, i riflessi fiscali dell’operazione

L’operazione di scissione parziale proporzionale a cui fa seguito un contratto di locazione tra la beneficiaria e la scissa avente ad oggetto l’immobile transitato nella beneficiaria presso il quale la scissa esercita l’attività produttiva, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, è questo quanto previsto con la risposta ad istanza di interpello n. 459 del 7 luglio 2021.

Il caso

L’operazione riguarda una Spa, esercente attività di vendita di componentistica meccanica, la quale voleva procedere con una scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare in favore della società beneficiaria preesistente. In seguito, la società beneficiaria procedeva alla locazione dell’immobile strumentale ricevuto alla stessa società scissa in quanto lo stesso risultava per quest’ultima strumentale per lo svolgimento dell’attività di vendita di componentistica meccanica. L’operazione è stata posta in essere con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie per la società beneficiaria per far fronte ai suoi debiti in quanto la stessa stava attraversando un periodo di crisi finanziaria. Altresì l’operazione potrebbe essere posta in essere con l’obiettivo di separare il ramo operativo da quello immobiliare al fine di garantire la separazione delle attività in ottica di protezione del patrimonio immobiliare.

La compagine societaria delle società era così composta:

-società scissa: genitori A e B titolari di quota di usufrutto rispettivamente al 10% ed al 90%; figli C, D, E titolari della nuda proprietà al 33%;

– società beneficiaria: genitore A titolare di quota di usufrutto al 100%; figli C, D, E titolari della nuda proprietà al 33%;

A seguito dell’operazione di scissione del comparto immobiliare dalla scissa alla beneficiaria quest’ultima avrebbe provveduto ad aumentare il capitale sociale, a servizio della scissione, ed il valore nominale dei diritti di nuda proprietà dei figli sarebbe aumentato, in misura proporzionale a quanto esistente, restando dunque sostanzialmente invariati.

In relazione alla posizione di usufruttuario di competenza della coniuge nella società scissa, si sarebbe invece reso necessario procedere ad un concambio, dal momento che la medesima non risultava titolare di diritti di usufrutto sul capitale della società beneficiaria.

Soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate

Imposte dirette

L’operazione prospettata seguita dalla locazione a canone congruo dell’immobile presso il quale la società scissa esercita l’attività produttiva, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi nessun tipo di contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento.  Si rammenta come in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del Tuir ossia l’operazione di scissione societaria non determina la tassazione di plusvalori nel passaggio di beni dalla scissa alla beneficiaria a meno che non si ravvisano profili elusivi. Risulta pertanto necessario che la scissione non sia volta all’assegnazione di beni attraverso la loro formale attribuzione in favore di società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, e al solo scopo di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

Imposte indirette

L’Amministrazione finanziaria chiarisce inoltre che, all’eventuale assegnazione ad un socio del diritto di usufrutto sulle quote della società beneficiaria, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni.

Infatti, l’attribuzione di una quota del diritto di usufrutto conseguente alla scissione, di fatto, non comporta un “arricchimento” della stessa a seguito del depauperamento di un diverso soggetto donante, ma è una mera conseguenza del concambio che mira a lasciare inalterato il valore economico delle quote societarie di ciascuno dei soci/usufruttuari della scissa.


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