Credito Irap e scissione societaria parziale

Il credito Irap che scaturisce da eccedenze di versamenti in acconto effettuati dalla scissa è qualificata dall’Agenzia delle Entrate come posizione soggettiva da ripartire tra le società partecipanti all’operazione straordinaria di scissione secondo il criterio proporzionale sancito dall’art. 173, co. 4 del Tuir https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/scissione-societaria-tramite-scorporo/.

Così, in sintesi, la risposta ad istanza di interpello nr. 368/2023, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5409668/Risposta+n.+368_2023.pdf/9fae9c13-0f88-a108-b739-46fda04509e0.  

Credito Irap e scissione societaria parziale: il quesito

Alfa, società produttiva, interpellava l’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta ripartizione del credito Irap dalla stessa maturato, in virtù di un’operazione straordinaria di scissione parziale che la vede coinvolta in qualità di società scindenda.

Il contribuente riteneva che il credito Irap non rappresentasse una posizione soggettiva e quindi la sorte dello stesso doveva essere rimessa alle pattuizioni civilistiche formalizzate nei progetti di scissione; nel caso specifico il credito Irap non era stato inserito in nessuno dei progetti di scissione, pertanto, lo stesso, rappresentava un asset che rimaneva nella disponibilità della scissa in ossequio alla disposizione civilistica di cui all’art. 2506-bis. Co. 2 del C.C.

La tesi del contribuente

Il contribuente sosteneva la sua tesi facendo leva sul principio espresso dalla stessa agenzia nella risposta ad istanza di interpello nr. 635/2020, secondo cui in tema di posizioni soggettive “il legislatore ha inteso ricomprendere nell’ambito oggettivo di applicazione della suddetta disposizione, ogni situazione attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette (Ires ed Irap) in capo alla scissa, ovverosia tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetti nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi successivi alla scissione”. Secondo il contribuente, il credito Irap non rientra nel novero delle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetti nell’attività di misurazione del reddito della scissa in quanto il suo utilizzo non impattava sul risultato economico delle società coinvolte nella scissione.

Credito Irap e scissione societaria parziale: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Di diverso avviso è l’Agenzia, la quale riteneva il credito Irap una posizione soggettiva da ripartire in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito e/o rimasto in capo alla scindenda, e ciò a prescindere dalle disposizioni pattizie contenute nel progetto di scissione delle società coinvolte.

L’amministrazione finanziaria nel definire posizione soggettiva, richiamava il contenuto della risoluzione n. 91/e del 2002; la quale definiva posizione soggettiva “(…) ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti di imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi di imposta successivi alla scissione (…)”.

In considerazione di quanto precisato, il richiamo, da parte della risoluzione n. 91/e del 2002, ai “crediti e debiti di imposta” doveva considerarsi riferito ai crediti di imposta generati in ossequio all’applicazione della normativa sulle imposte dirette; tra questi rientravano anche le eccedenze di imposta che scaturivano da maggiori versamenti operati dalla scissa e risultanti dalle sue precedenti dichiarazioni dei redditi. Pertanto, l’agenzia conclude ritenendo il credito Irap, iscritto nel bilancio di Alfa e facente parte del patrimonio e della contabilità della società, quale “posizione soggettiva”, e che, non presentando una connessione specifica o per insiemi a elementi specifici del patrimonio scisso, doveva essere ripartita tra scissa e beneficiaria ai sensi dell’art. 173, co. 4 del Tuir.


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