Scissione societaria e imposta di registro
- 08/09/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Operazioni straordinarie, Scissione

Introduzione
Nella scissione che coinvolge una società semplice in qualità sia di società scissa che di beneficiaria si applica l’imposta di registro in misura fissa, come accade nella scissione societaria tra società commerciali. Diversamente l’Agenzia delle Entrate pretendeva in contenzioso l’applicazione dell’imposta proporzionale al 3% da calcolare sul valore del patrimonio scisso. Ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione (con sentenza n. 23051 del 25/07/2022) a dirimere la questione sollevata con ordinanza della Quinta sezione della Corte di Cassazione
Scissione societaria e imposta di registro: Il caso
Il contezioso verteva sulla circostanza che per il fisco l’art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986 (Tur) prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro fissa solamente in caso di scissione societaria tra società ed enti che svolgevano in via esclusiva o principale attività commerciale o agricola. Il caso riguardava una scissione societaria tra Holding di partecipazioni aventi la forma di Società Semplice e pertanto tra società che adottavano una forma giuridica che impediva di svolgere attività commerciale ed agricola.
Scissione societaria e imposta di registro: Sentenza della Corte di Cassazione 23051 del 25/07/2022
La Cassazione, ribalta questo ragionamento, osservando che, quando l’art. 4 del Tuir si riferisce alle società di qualunque tipo ed oggetto non limita tale perimetro con riferimento all’esercizio esclusivo o principale di attività commerciale o agricola, in quanto l’esercizio di attività commerciale o agricola rappresenta una determinante che opera per enti diversi dal societario. Pertanto alla scissione tra S.S Holding si applica l’imposta di registro fissa.
Per fare un esempio una scissione che coinvolge una fondazione che non svolge attività commerciale non si applicherà l’imposta di registro fissa ma proporzionale. Diversamente si applica l’imposta di registro fissa anche all’operazioni straordinarie di scissione tra soggetti rientranti all’interno degli enti del terzo settore in quanto espressamente previsto dall’art. 82 del Dlgs 117/2017.
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