Scissione societaria tramite scorporo

Scissione societaria tramite scorporo: introduzione

La scissione societaria tramite scorporo, introdotta con il D. Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, attuativo della direttiva Ue 2019/2021 del 27/11/2019 è una nuova fattispecie di operazione di scissione societaria consistente nella possibilità di effettuare l’operazione di scissione assegnano le azioni o quote di una o più società beneficiarie neocostituite non ai soci della società scissa, bensì alla società scissa stessa. La fattispecie presenta delle analogie con l’operazione di conferimento di ramo d’azienda.

Il D. Lgs 19/2023 va a normare dal punto di vista civilistico le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ma, modificando alcuni articoli del codice civile, anche una nuova fattispecie di scissione denominata “scissione mediante scorporo” previsto all’articolo 2506.1 c.c.

Scissione societaria tramite scorporo: caratteristiche

Le caratteristiche principali dell’operazione di scissione effettata tramite scorporo sono le seguenti:

  • Le quote sono attribuite dalla società beneficiaria alla società scissa e non ai soci di quest’ultima (aspetto che fa assimilare tale operazione al conferimento di beni in società);
  • E’ possibile attribuire alla società beneficiaria un ramo d’azienda o anche singole attività e/o passività (non necessariamente costituenti azienda);
  • La società beneficiaria è una società di nuova costituzione e non una beneficiaria preesistente;
  • Il progetto di scorporo si differenzia dall’ordinario progetto di scissione per il fatto di non riportare alcune informazioni previste dall’art. 2501 ter c.c. (ossia il progetto non deve indicare il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, la data a partire dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili, il trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni);
  • si applicano le norme in tema di esonero dalla redazione della situazione patrimoniale, dalla relazione dell’organo amministrativo e dalla relazione degli esperti (2506-ter co. 4);

Come per la scissione ordinaria (i.e. 2506 cc e ss) anche per lo scorporo:

  • La scissione non potrà essere effettuata dalle società in liquidazione che abbiamo già iniziato la distribuzione dell’attivo;
  • lo scorporo avrà effetto dal giorno di iscrizione dell’atto di scissione presso il registro delle imprese;

Aspetti fiscali

Per quanto riguarda gli aspetti tributari, la fattispecie non è stata ancora espressamente regolata. La stampa specializzata ritiene che alla predetta disciplina normativa si applichi in estensione il regime di neutralità fiscale (ex. art. 173 Tuir) ai fini dell’imposta sui redditi previste per la scissione societaria “ordinaria” nonché l’applicazione del regime dell’imposta di registro fissa (art. 4 della tariffa parte prima allegata al TUR). L’aspetto più problematico potrebbe riguardare il caso di scorporo di un insieme di attività/passività che non costituiscano fiscalmente azienda.

In caso di conferimento di beni (e non di azienda) ai fini delle imposte dirette si realizzerebbe una plusvalenza da conferimento, calcolabile a valore normale, ai sensi dell’art. 9 Tuir. L’imposta di registro proporzionale inoltre sarebbe proporzionale in relazione al valore di mercato/nominale del bene conferito (art. 4, tariffa parte prima allegata al TUR). Diversamente in caso di scorporo, così come per la scissione, opera ai fini delle dirette il principio di neutralità con applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a prescindere dalla natura del bene scisso dalla scindenda.

Tuttavia, per la dottrina la scelta tra scissione tramite scorporo e conferimento di beni, non dovrebbe dar adito a fenomeni di abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000) visto che entrambe le operazioni appaiono fisiologicamente idonee a trasferire asset in una società neocostituita interamente partecipata dalla conferente. Questo in ossequio al principio della libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale previsto dal comma 4 dell’art. 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).

Sembrerebbe, non abusivo ai fini delle dirette neppure la successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria ex. art 176, co. 3 Tuir; mentre ove lo scorporo riguardi un’attività che non costituisca azienda, la partecipazione ceduta risulterebbe priva dei requisiti Pex e quindi la plusvalenza da cessione sarebbe soggetta a tassazione ordinaria, data l’assenza di attività commerciale in capo alla beneficiarie.

Ai fini dell’imposta di registro, l’operazione andrebbe valutata utilizzando gli stessi criteri interpretativi adottati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di conferimento di azienda e successiva cessione di quote societarie (ex. art. 20 TUR).


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