Scissione tramite scorporo: tra certezze e chiarimenti da ottenere
- 10/11/2023
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Operazioni straordinarie, Scissione

Il D. Lgs 19/2023 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2019/2121/UE per quanto riguarda le trasformazioni, fusioni e le scissioni transfrontaliere. La direttiva, recepita dal suddetto decreto con l’intento di armonizzare il diritto nazionale con la normativa europea, ha introdotto modifiche rilevanti all’ordinamento interno introducendo una nuova figura di scissione, la c.d. “scissione mediante scorporo”, che ha fatto il suo debutto nell’art. 2506.1 cod. civile, all’interno del Libro V – Del Lavoro, Sezione III della scissione societaria. Nel precedente contributo https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/scissione-societaria-tramite-scorporo/ ho definito i tratti essenziali dell’istituto della scissione tramite scorporo, qui nel proseguo ne evidenzio i capisaldi e le (tante) incertezze che si auspicano vengano chiarite al più presto dal legislatore tributario.
Scissione tramite scorporo nel codice civile
L’art. 2506.1 cod. civ., stabilisce che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a se stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alla società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”. La novella viene inserita nel solco della scissione societaria, anche se analizzando il contenuto della disposizione normativa, la stessa presenta analogie con l’operazione di conferimento di beni in quanto la scissione mediante scorporo consente alla scissa di scambiare il bene trasferito nella beneficiaria con una partecipazione nella scissa stessa; in questo modo la società Scindenda sviluppa il proprio business in verticale attraverso la creazione di un veicolo societario, in analogia all’operazione di conferimento di beni.
Scissione tramite scorporo: tra certezze e chiarimenti da ottenere
In particolare, i punti fermi dell’operazione di scissione tramite scorporo possono essere di seguito riepilogati:
- La scissione deve essere una “parziale” e non totale; ossia la scissa deve continuare a rimanere in vita;
- La società beneficiaria deve essere di nuova costituzione e non preesistente;
- Le azioni/quote della società beneficiaria vengono attribuite alla scissa e non ai soci della società scindenda (aspetto caratterizzante la scissione tramite scorporo, che le permette di differenziarsi rispetto all’ordinaria scissione societaria);
- La scissa non deve trovarsi in stato di liquidazione e aver iniziato la distribuzione dell’attivo.

L’operazione di scissione gode di esenzioni procedurali e documentali previste dagli articoli 2506-bis e 2506-ter cod. civ.; in particolare, l’organo amministrativo è dispensato dal:
- Redigere la situazione patrimoniale ex. art. 2501- quater, cod. civ;
- Redigere la relazione dell’organo amministrativo ex. art. 2501-quinquiess cod. civ;
- Redigere la relazione degli esperti ex. art. 2501-sexies, cod. civ;
Detto snellimento procedurale trova la sua ragione d’essere nel fatto che le partecipazioni della beneficiaria vengono attribuite alla scissa stessa, che rimane in vita, e non ai soci di quest’ultima.
Oltre alle semplificazioni documentali di cui sopra, il progetto di scissione non contiene le informazioni disciplinate ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter), primo comma; in particolare il progetto di scissione non contiene le informazioni attinenti al rapporto di cambio (n.3), alle modalità di assegnazione delle azioni/quote della beneficiaria (n. 4), della data alla quale le stesse partecipano agli utili (n. 5), del trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (n. 7) https://www.commercialistatelematico.com/articoli/author/Nicola_Forner.
Scissione tramite scorporo: tra certezze e chiarimenti da ottenere
La scissione mediante scorporo è stato oggetto di analisi da parte di Assonime, con le circolari n. 14/2023 e 16/2023 e dal Comitato Triveneto dei Notai con le massime L.G. 1 e L.G. 2.
In particolare, Assonime ha analizzato alcune problematiche fiscali attinenti il nuovo istituto ponendolo a confronto con l’operazione di conferimento di attività e passività.
Il D. Lgs 19/2023 non ha disciplinato il trattamento tributario delle operazioni di scissioni mediante scorporo e questo rappresenta un ostacolo ad oggi per la diffusione dell’operazione straordinaria. La dottrina ha cercato di colmare questo vuoto normativo lasciato dal legislatore facendo rientrare l’istituto della scissione tramite scorporo nell’alveo dell’operazione straordinaria di scissione con la conseguenza che secondo la dottrina maggioritaria dovrebbe estendersi anche alla scissione tramite scorporo il principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie di scissione/fusione/conferimento e disciplinato dall’art. 173 Tuir; il principio dovrebbe applicarsi a prescindere che l’oggetto di scorporo sia un singolo bene, un’azienda ovvero un compendio immobiliare che non costituisce un’azienda.
Scissione tramite scorporo: il trattamento delle riserve
Un altro aspetto di sicuro interesse su cui l’amministrazione sarà chiamata ad esprimere il proprio punto di vista riguarda il corretto trattamento fiscale delle riserve fiscali che si formano in seno alla beneficiaria per effetto dell’operazione scissione, soprattutto ove la scissa detenga riserve in sospensione di imposta; non solo, ma dovranno essere chiariti anche la “stagionatura” della partecipazione che la scissa deterrà nella beneficiaria a seguito dell’operazione , ovvero il dato circa l’anzianità dell’azienda trasferita alla beneficiaria ove oggetto di scorporo non sia un bene ma un complesso aziendale.
Per quanto riguarda la natura delle riserve che si formano nella beneficiaria si evidenzia preliminarmente come la scissione tramite scorporo, a differenza della scissione ordinaria, non determina una riduzione di patrimonio netto della scissa in quanto a seguito dell’attribuzione dei beni alla beneficiaria la scissa riceve in cambio una partecipazione nella società assegnataria i beni. Per questo motivo la normativa di cui l’art. 173, comma 9 non dovrebbe trovare applicazione alla scissione tramite scorporo.
Come affermato dalla risposta ad interpello n. 97/E/2020, se la scissione avviene durante il periodo di monitoraggio fiscale il saldo attivo di rivalutazione è dunque elemento connesso,quindi va imputato interamente alla società che detiene il bene rivalutato; se, invece, la scissione avviene superato il periodo di monitoraggio il saldo attivo non è più connesso a specifici elementi per cui va imputato in base al criterio proporzionale. Ad esempio, se si considera la riserva di rivalutazione ex. D.L. 104/2020, il saldo attivo è elemento connesso al bene rivalutato sino al 31/12/2023, successivamente a tale data il saldo attivo non è più connesso e quindi la riserva in sospensione di imposta in caso di scissione deve essere ripartita secondo il criterio proporzione del patrimonio netto contabile.
Conclusioni
Se ad oggi, dopo quasi sei mesi dalla sua entrata in vigore, lo strumento della scissione tramite scorporo non è ancora uno strumento diffuso ed utilizzato dagli operatori del diritto tributario per riorganizzare complessi aziendali è dovuto dal fatto che mancano ad oggi certezze, soprattutto in ambito tributario, circa l’applicazione di principi che sono ampiamente diffusi in altri istituti tributari (vedasi fusioni, conferimenti, cessioni, scissioni ordinarie). L’auspicio è che tale vuoto normativo venga colmato al più presto da disposizioni di legge o quantomeno attraverso chiarimenti di prassi da parte dell’amministrazione finanziaria.
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