Conferimento a realizzo controllato e scissione asimmetrica
- 17/01/2023
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità, Holding, Scissione, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

L’agenzia delle entrate, con la risposta n. 14/2023 del 12/01/2023, si esprime sulla natura abusiva di una complessa operazione di riorganizzazione societaria consistente in un conferimento a realizzo controllato e due scissioni asimmetriche (di cui una proporzionale e una totale).
Conferimento a realizzo controllato e scissione asimmetrica: Il caso
Alfa è una società immobiliare e una holding di partecipazione a capo di un gruppo industriale. La società capogruppo è attualmente partecipata in maniera paritetica da due famiglie, con componenti della prima e della seconda generazione. La compagine è così composta:
- Sig. A, quota al 29%
- Sig. B, quota al 21%
- Sig. C, quota al 25%
- Sig. D, quota al 25%.
La partecipazione del Sig. C e D è detenuta in usufrutto in quanto la nuda proprietà è stata donata ai figli con di patto di famiglia.
Alfa è proprietaria di tre partecipazioni, al 100% in due società operative (a sua volta detenenti altre partecipazioni in altre società operative del gruppo) e in una società immobiliare (a sua volta detenenti altre partecipazioni in altre società operative del gruppo). Di seguito, graficamente la situazione rappresentata:

I soci di Alfa, sono interessati ad attuare una generale riorganizzazione della struttura societaria, volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- Razionalizzazione della struttura societaria, con separazione del comparto industriale (svolto da Beta e Delta) dal comparto immobiliare (svolto da Gamma);
- Creazione di due Holding di famiglia (una per ramo familiare) per consentire agli attuali soci, riconducibili ai due rami famigliari, di gestire in autonomia le scelte strategiche di investimento e impiego di flussi di finanziamento.
Conferimento a realizzo controllato e scissione asimmetrica: L’operazione prospettata dal contribuente
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati, i soci di Alfa intendono porre in essere la seguente operazione:
- Step 1. Conferimento in una NewCo (denominata Omicron) delle partecipazioni possedute nelle società industriali operative (Beta e Delta) da parte di Alfa, in applicazione dell’art. 175 Tuir (regime di realizzo controllato). A seguito Omicron assumerebbe la funzione di sub-holding;
- Step2. Scissione parziale simmetrica di Alfa a favore di Gamma con la quale viene trasferito il ramo immobiliare detenuto dalla prima; in applicazione dell’art. 173 Tuir. A seguito Gamma assumerebbe la funzione di sub-holding;
- Step3. Scissione totale asimmetrica di Alfa a favore di quattro beneficiarie (holding) di nuova costituzione, ciascuna delle quali riconducibili ad un socio.
Di seguito, graficamente, il punto di arrivo nella soluzione proposta dal contribuente:

Nello sviluppare le proprie argomentazioni il contribuente riconosce che il medesimo risultato si sarebbe ottenuto ricorrendo ad una seconda via, più onerosa, e consistente nell’operazione di conferimento delle partecipazioni possedute in Alfa da ciascuno dei quattro soci in altrettante Holding unipersonali; nella scissione parziale proporzionale di Alfa in Gamma per la componente immobiliare; nella scissione totale asimmetrica di Alfa a favore delle quattro società unipersonali riconducibili ai quattro soci persone fisiche appartenenti. Tuttavia, nel presentare il percorso “alternativo” il contribuente sottolinea come questa via non è più immeditata rispetto alla prima, ovvero non contempla un minor numero di atti.
La soluzione prospettata dall’Agenzia Entrate
L’agenzia riqualifica l’operazione prospettata dal contribuente come abusiva ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 10-bis L. 212/2000. La tesi dell’agenzia si fonda sulla circostanza che ove l’operazione venisse strutturata attraverso il conferimento di quote da parte dei soci di Alfa in quattro personal Holding e successiva scissione asimmetrica di Alfa, anziché come conferimento delle quote possedute da Alfa, in Beta e Delta, in Omicron e successiva scissione asimmetrica di Omicron a favore di quattro beneficiare (holding neocostituite) di proprietà dei soci, gli stessi non avrebbero potuto beneficiare del c.d. regime di realizzo controllato (i.e. 177, co. 2 e 2-bis) che consente, a determinate condizioni, di beneficiare della c.d. “neutralità indotta”.
Per tale motivo, in assenza di ragioni di carattere extra fiscale non marginale (non esposte dal contribuente), la modalità attuativa rappresentata nell’istanza risponde alla sola finalità di consentire ai soci la costituzione delle holding familiari utilizzando operazioni fiscalmente neutrali. I soci di Alfa, infatti, non avrebbero le condizioni per applicare il comma 2 (in considerazione della mancata acquisizione da parte di ciascuna holding familiare, di una partecipazione di controllo, rispondente ai requisiti di cui al 2359, c.1), sia il comma 2-bis (in quanto in base alla catena partecipativa i soci risultano essere titolari di partecipazioni indirette inidonee a superare le soglie di qualificazione di cui all’art. 67 Tuir).
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