Società in liquidazione due orientamenti per il recupero delle imposte (e sanzioni) dovute

In caso di società in liquidazione, due sono le procedure per il recupero in capo ai soci (e agli amministratori/liquidatori) delle imposte dovute dall’Amministrazione finanziaria.

Società in liquidazione: Notifica dell’atto alla società e poi ai soci dopo l’inadempimento sociale

La prima procedura è quella prevista dal legislatore tributario all’art. 36 del Dpr 602/1973 ed è scandita dai seguenti passaggi:

  • Notifica dell’atto di accertamento in capo alla società che può arrivare fino al quinto anno successivo alla cancellazione della società presso il registro delle imprese;
  • Una volta verificatosi l’inadempimento, notifica dell’apposito atto, in capo ai soci e/o amministratori e/o liquidatori che motivi la sussistenza della pretesa. Ciò è condizione indispensabile per attivare la responsabilità in capo ai predetti soggetti ai fini di accertare la pretesa erariale.

La responsabilità solidale per debiti erariali della società è ravvisabile nei confronti dei seguenti soggetti alle seguenti condizioni:

  • Liquidatori: qualora durante la liquidazione avessero distribuito somme o utilità in soddisfacimento di debiti di grado inferiore rispetto a quelli di rango tributario;
  • Amministratori: qualora nei due precedenti esercizi antecedenti la messa in liquidazione avessero compiuto operazioni di liquidazione incorrendo nella medesima violazione imputabile ai liquidatori, ovvero avessero occultato attività sociali;
  • Soci: qualora nei due precedenti esercizi antecedenti la messa in liquidazione (nonché nel corso della stessa) avessero ricevuto denaro o beni sociali: la responsabilità è limitata all’importo dei beni o dei denari ricevuti. Si evidenzia come tali soggetti possono ricevere somme o utilità ma solamente dopo aver soddisfatto tutti i debiti sociali.

Secondo la norma di carattere tributario si evidenzia come tale forma di coobbligazione vale unicamente per le imposte dovute dalla società e non si estende alle sanzioni. L’atto deve essere motivato. Se non è motivato l’atto è annullabile.

Società in liquidazione: Il fenomeno di tipo successorio

La seconda procedura viene preferita dalla giurisprudenza di legittimità e discende dall’ambito civilistico. In particolare si veda Cassazione n. 31904/2021. Secondo tale giurisprudenza in caso di notifica di atti di accertamento in capo alla società in liquidazione si verifica un fenomeno di tipo successorio tra società e soci, in virtù del quale i soci subentrano ope legis nella titolarità delle obbligazioni della società estinta. In questo caso si evidenzia come la responsabilità del socio è pari all’intero debito maturato dalla società, sanzioni incluse. In questa circostanza il coinvolgimento del socio avviene senza la necessità che il Fisco si faccia carico di dimostrare la percezione di somme o di valori. Spetta al socio dimostrare che dalla liquidazione della Società lo stesso non abbia percepito valori o somme. 

Conclusioni

Tra le due procedure è facile comprendere come la seconda soluzione appare senz’altro più agevole per il Fisco in quanto l’Amministrazione finanziaria non deve dimostrare nulla. Tale fattispecie è senza dubbio maggiormente penalizzante per il contribuente; infatti in questo caso il contribuente è costretto a rispondere per somme maggiori rispetto a quanto accade nella speciale procedura tributaria prevista dall’art. 36 del dpr 602/1973. Si attende una presa di posizione definitiva da parte dei giudici di vertice per risolvere la questione al fine di stabilire quale tra le due procedure sia quella da preferire.


Per maggiore informazioni, contattami senza impegno inserendo i dati qui sotto: