Società semplice rappresenta un asset protection

La Società Semplice (S.s.) rappresenta un asset protecion di pregevole gestione in quanto uno strumento di gestione passiva tra i più lineari ed efficienti nel panorama del wealth managment https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/societa-semplici-come-strumento-di-protezione-del-patrimonio/.

Svolgendo esclusivamente attività non commerciale, si rivela la perfetta “cassaforte” per immobili, liquidità e holding familiari, rimanendo strutturalmente esclusa dalla disciplina penalizzante delle società di comodo https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/societa-semplice-veicolo-strategico-la-gestione-patrimonio-AHVMW6DD.

Tuttavia, l’autonomia patrimoniale imperfetta nasconde insidie da non sottovalutare. Molti statuti standard espongono il fianco alle azioni dei creditori particolari del socio.

Il punto critico è regolato dall’art. 2270 c.c. Se il patrimonio personale del socio è incapiente, il suo creditore può colpire la società semplice in tre modi:

  • Istanza di liquidazione della quota: può esigerne la liquidazione in denaro entro 3 mesi, parametrata al valore di mercato dei beni aziendali (incluso avviamento);
  • Provvedimenti conservativi sulla quota: Tramite la nomina di un custode o amministratore giudiziario e il blocco della vendita delle quote a tutela delle ragioni creditorie del socio debitore (Art. 2270, c. 1 c.c.).
  • Atti conservativi sugli utili: bloccando i flussi finanziari e i dividendi prima della distribuzione.

Per questo motivo la vera efficacia della Società Semplice dipende soprattutto dalla qualità della sua redazione statutaria.

Società semplice rappresenta un asset protection: il valore di liquidazione della quota

Per contrastare la possibilità che il creditore particolare del socio possa chiedere anzitempo la liquidazione della quota lo statuto può disciplinare i criteri di determinazione del valore della quota in maniera puntuale, purché siano rispettati i limiti posti dalla giurisprudenza in materia di tutela del socio uscente.

Una liquidazione ancorata esclusivamente al valore contabile storico, con esclusione integrale di plusvalori e avviamento, rischia infatti di entrare in contrasto con l’art. 2289 c.c. secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione.

Una soluzione generalmente più prudente consiste nell’adottare criteri valutativi convenzionali che limitino alcune componenti di valore, senza azzerarle, mantenendo comunque un criterio economicamente ragionevole. Ad esempio è possibile inserire una clausola che stabilisce che in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale il valore di liquidazione venga determinato in maniera pari al patrimonio netto rettificato esplicitando di non considerare espressamente plusvalenze potenziali o non realizzate relative ai beni immobili, alle partecipazioni e agli altri cespiti iscritti nell’attivo e che l’avviamento, qualora esistente, venga determinato in base alla capacità reddituale della società, con un valore comunque non superiore a una somma pari ad una % degli utili netti distribuiti dalla società, ad esempio negli ultimi tre anni.

La determinazione del valore sarà demandata, in mancanza di accordo tra le parti entro trenta giorni, ad un esperto indipendente nominato di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente, il quale opererà quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c., attenendosi ai criteri stabiliti dal presente contratto sociale.

Società semplice rappresenta un asset protection: la dilazione forzata nel pagamento

È possibile disciplinare convenzionalmente le modalità di pagamento della quota da liquidare, prevedendo forme di dilazione compatibili con i limiti posti dalla legge e dai principi di buona fede.

Nel caso in cui il creditore riesca a ottenere la liquidazione della quota (o l’esclusione del socio), l’art. 2289 c.c. impone alla società di corrispondere la somma dovuta entro sei mesi. Un esborso così immediato rischia tuttavia di drenare la liquidità aziendale, compromettendo l’operatività della società semplice.

Per tutelare le casse sociali, è possibile inserire nei patti sociali una clausola di salvaguardia finanziaria che deroghi alla tempistica legale. La clausola può stabilire che, in caso di procedure esecutive, cautelari o di esclusione del socio, il pagamento della quota sia dilazionato su un arco temporale pluriennale (ad esempio, in 6 o 8 rate semestrali costanti, con un differimento iniziale di 12 mesi dall’evento).

Questa previsione, specie se l’importo è contenuto e se combinata con un criterio di calcolo deflattivo della quota, funge da forte deterrente per il creditore del socio. Costretto ad attendere anni per recuperare somme modeste, quest’ultimo sarà disincentivato dall’intentare un’azione legale, venendo piuttosto spinto a desistere o ad accettare transazioni stragiudiziali a saldo e stralcio fortemente ribassate.

Società semplice rappresenta un asset protection: gestione della distribuzione degli utili societari

Un profilo strettamente correlato al precedente è la determinazione della destinazione degli utili nello statuto della società semplice. Lo statuto può subordinare la loro effettiva distribuzione ad una specifica deliberazione dei soci, evitando automatismi tra approvazione del rendiconto ed erogazione delle somme.

Questo in quanto nelle società di persone vige la regola generale per cui l’approvazione del rendiconto fa sorgere in capo al socio un diritto soggettivo e immediato alla percezione degli utili. In assenza di clausole statutarie specifiche, in caso di delibera di approvazione del rendiconto e in presenza di quote sequestrate tale flusso si trasferisce automaticamente al custode.

L’inserimento nello statuto di una società semplice di una clausola di non distribuzione automatica degli utili ne interrompe il relativo automatismo, determinando il convogliamento dei profitti d’esercizio in un’apposita riserva patrimoniale. Se, per un verso, tale disposizione comporta un evidente squilibrio finanziario per il socio — costretto a subire la tassazione per trasparenza di utili non ancora percepiti —, per l’altro essa costituisce un valido strumento di tutela del patrimonio sociale. Infatti, finché i profitti restano accantonati e non sorge in capo al socio un diritto di credito esigibile, la posizione dei suoi creditori particolari viene fortemente depotenziata.

Società semplice rappresenta un asset proctecion: la gestione dei vincoli giudiziali sulla quota

Lo statuto può prevedere che determinati eventi, quali l’assoggettamento della partecipazione a misure cautelari o esecutive, costituiscano causa di esclusione di diritto o di scioglimento del rapporto limitatamente al socio interessato. Sebbene nessuna clausola possa inibire a monte un provvedimento del Giudice, lo statuto è in grado di neutralizzarne gli effetti gestionali e patrimoniali.

Attraverso l’introduzione di una clausola di esclusione automatica, infatti, il diritto del creditore (e del custode giudiziario) si sposta immediatamente dalla quota societaria al mero diritto alla liquidazione della stessa. Tale liquidazione potrà poi essere “blindata” e ridotta al minimo applicando i criteri deflattivi analizzati nei paragrafi precedenti. Questo meccanismo disinnesca l’ingresso del custode nella vita societaria. In caso di subentro del custode, infatti, i diritti amministrativi (voto e controllo) verrebbero esercitati dallo stesso in ottica puramente conservativa, mentre i diritti patrimoniali (utili) rimarrebbero congelati e vincolati al sequestro, venendo così sottratti alla disponibilità del socio debitore.


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