I crediti vantati dall’usufruttario (de cuius) per utili deliberati dalla società e non distribuiti entrano nella dichiarazione di successione

I crediti vantati dall’usufruttuario (de cuius) per utili che sono stati deliberati dalla società, ma non ancora distribuiti, il cui de cuius usufruttuario era socio, entrano nella dichiarazione di successione, così il contenuto della risposta ad istanza di interpello n. 30/2025 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+30_2025/e4c6c42e-202b-0d2a-f548-7de0202d321f.

La data della delibera assembleare funge da spartiacque per trasformare l’aspettativa sugli utili in diritto di credito da parte dei soci; tale data determina quindi l’obbligo di includere il diritto di credito per gli utili deliberati e non distribuiti nella dichiarazione di successione del de cuius. Questi in sintesi i contenuti chiave della risposta in commento

I crediti vantati dall’usufruttario (de cuius) per utili deliberati dalla società e non distribuiti entrano nella dichiarazione di successione

L’interpello trattava il caso di una persona fisica, titolare di una quota del 17,5% del capitale sociale di una Spa, il quale in precedenza aveva donato la nuda proprietà sulle quote in parti uguali (8,75%) ai suoi due figli, riservandosi a sé l’usufrutto sulle stesse.

Nel corso del 2024, l’assemblea dei soci della società Spa, deliberava la distribuzione di riserve straordinarie per Euro 50 mln, attribuendo al socio usufruttuario una somma pari a 6,475 mln (17,5% di 50 mln al netto della ritenuta del 26% ex. art. 27 Dpr 600/73 ).

Successivamente alla delibera, e prima della sua materiale distribuzione, il socio usufruttuario muore, e per effetto del decesso, viene quindi ad unificarsi l’usufrutto sulle quote con la nuda proprietà in precedenza donata ai figli.

A seguito la società procedeva a bonificare i dividendi in capo agli effettivi beneficiari figli ed eredi del de cuius, per l’importo netto. https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/imposta-di-donazione-e-successione-societa-semplici-e-protezione-patrimonio/.

I crediti vantati dall’usufruttario (de cuius) per utili deliberati dalla società e non distribuiti entrano nella dichiarazione di successione: il quesito presentato dagli eredi

Gli istanti, eredi del de cuius nonché ex nudi proprietari, presentavano interpello in cui richiedevano se tali somme, deliberate ma non bonificate alla data della morte del padre usufruttuario, avrebbero dovuto essere inserite nella dichiarazione di successione integralmente o solo parzialmente, richiamando a tal proposito la Massima I.I. del 28 settembre 2017 del Comitato del Triveneto dei Notai.

La Massima, come è noto tratta il caso di usufrutto sulle partecipazioni sociali e sulle distribuzioni di utili. In base a tale interpretazione, gli utili di esercizio di cui non sia prevista la distribuzione ma che sono destinati a capitale, perderebbero la natura di frutti civili ed assumono la qualifica di capitale, la cui quota resta dunque riservata anche al nudo proprietario (in concorso con l’usufruttuario). Tali somme, pertanto, possono essere riscosse anche dal nudo proprietario, essendo ello solo tenuto ad estendere l’usufrutto sui frutti civili che l’impiego di tali somme potrebbe generare.

Facendo leva su questo orientamento gli istanti, in qualità di nudi proprietari alla data della delibera assembleare, ritenevano di poter far concorrere le somme nella dichiarazione di successione del padre in maniera ridotta ed in relazione al valore dell’usufrutto alla data della delibera assembleare, determinato secondo i coefficienti in uso per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite, di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze annualmente pubblicato.  

Nella seconda parte dell’istanza, invece, gli eredi chiedevano se il predetto credito andasse indicato nella dichiarazione di successione del padre usufruttuario per l’importo al netto o lordo della ritenuta a titolo di imposta del 26 % (ex. art. 27 Dpr 600/73) evidenziando che l’inserimento in dichiarazione dell’importo lordo avrebbe comportato una doppia imposizione fiscale in quanto sulla stessa base imponibile si sarebbe applicata la ritenuta a titolo di imposta sostituiva sui redditi (i.e. 26%, ex. art. 27 Dpr 600/73) ed anche l’imposta di successione (ex. art. 47 a 51 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006).

In tale circostanza, secondo gli istanti, l’importo da dichiarare in sede di dichiarazione di successione era pari all’importo netto ritenuta, in quanto tale valore scongiurava la doppia imposizione sui redditi.

I crediti vantati dall’usufruttario (de cuius) per utili deliberati dalla società e non distribuiti entrano nella dichiarazione di successione: la soluzione proposta dall’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, richiamava alla mente la pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 29/04/2024, n. 11357). Secondo tale pronuncia nell’ipotesi in cui le partecipazioni siano gravate da diritto di usufrutto, in caso di distribuzione di utili e di riserve di utili accantonati, gli utili spettano all’usufruttuario al momento della delibera, salvo che i patti sociali ne stabiliscano una diversa sorte.

In particolare (vedasi la sentenza del C.C. n. 2959/1993), il diritto di credito agli utili nei confronti della Società sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci, mentre prima di tale momento, gli stessi sono titolari di una semplice aspettativa, potendo l’assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche di rinviarne la distribuzione nell’interesse della società.

Per tale motivo, prosegue la risposta, essendo la delibera intervenuta prima della morte del titolare del diritto di usufrutto e visto che i patti sociali non dispongono diversamente, il diritto di credito si è consolidato in capo al titolare del diritto reale di godimento, pertanto tale diritto dovrà, secondo l’agenzia, essere esposto integralmente nella dichiarazione di successione del de cuius (fin qui nulla questio).

Il passaggio rilevante della risposta è che l’Amministrazione finanziaria, in maniera tranchant, “cassa” l’interpretazione del contribuente, limitandosi a sancire come gli importi deliberati debbano essere integralmente riconosciuti in capo all’usufruttuario al momento della delibera, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia deceduto prima della materiale erogazione ovvero anche ove gli stessi fossero materialmente incassati dai nudi proprietari della quota di partecipazione gravata.

Senza tante argomentazioni l’Agenzia ignora ai fini fiscali l’orientamento espresso nella massima n. I.I. del 28 settembre 2017, dal Comitato del Triveneto dei Notai, confinando l’orientamento dei Notai all’interno del perimetro civilistico.

Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come gli importi rilevanti ai fini dell’imposta di successione sono quelli “effettivamente percepiti” dagli eredi; quindi al netto della ritenuta a titolo di imposta del 26% operata dalla società al momento dell’effettiva distribuzione degli utili.

Conclusioni

Vale la pena considerare che, qualora la delibera di distribuzione degli utili fosse avvenuta successivamente al decesso dell’usufruttuario-de cuius, non vi sarebbe stato alcun credito rilevante ai fini dell’imposta sulle successioni, in quanto il de cuius sarebbe stato titolare di una mera aspettativa (Sent. Corte Cassazione 2959/1993) e non di un diritto di credito, con una consistente contrazione della base imponibile (e quindi del carico fiscale).


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