Eliminazione “Esterometro” dal 01 Gennaio 2022
- 07/09/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità, Senza categoria

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha abolito il c.d “Esterometro” a partire da gennaio 2022.
Per Esterometro si intende la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Di fatto rappresenta un obbligo per i titolari di partita IVA che emettono o ricevono fatture da e verso l’estero alternativo a quello di emissione della fattura elettronica.
L’invio dell’ Esterometro è trimestrale e la scadenza è generalmente prevista entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.
L’adempimento, introdotto a far data del 01/01/2019 in sostituzione del vecchio “spesometro”, verrà abrogato a partire da gennaio 2022.
L’articolo 1 del comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 ha infatti stabilito che i dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dovranno essere trasmessi per obbligo tramite fattura elettronica al Sistema di Interscambio, con lo steso formato XML delle e-fatture e non più attraverso questo adempimento trimestrale.
A cominciare quindi da gennaio 2022:
• le fatture da emettere devono seguire le stesse regole attualmente in atto. Le stesse vanno trasmesse al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il 15 del mese successivo per la fatturazione differita.
• le fatture ricevute vanno trasmesse entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stato ricevuto il documento che certifica l’operazione oppure della sua effettuazione.
Le nuove regole di trasmissione dei dati impongono alle aziende di modificare le normali procedure interne;
in particolare le operazioni passive richiederanno l’emissione dell’autofattura o l’integrazione della stessa nel più stringete termine previsto dalla legge di bilancio (e quindi non più su base trimestrale).
E’ da osservare come tale revisione della disciplina si accompagni anche ad un introduzione di un nuovo sistema sanzionatorio: e’ prevista una sanzione di Euro 2,00 per ogni fattura emessa tardivamente con un limite massimo di Euro 400,00. La sanzione è ridotta della metà se la fattura è trasmessa entro i quindici giorni successivi al suddetto termine.
Resta inibita la possibilità di sfruttare il cumulo giuridico previsto dall’art. 11 comma 2 – quarter del D.Lgs 471/1997.
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