Polizze vita come strumento di protezione del patrimonio personale
- 01/10/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Operazioni straordinarie, Senza categoria

Introduzione
Le assicurazioni sulla vita possono costituire un valido strumento di protezione del patrimonio personale dell’imprenditore in quanto non possono essere oggetto di pignoramento.
Il contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1882 del c.c., è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
L’art. 1923 del c.c. stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario a seguito di una sottoscrizione di una polizza vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Polizze Unit Linked
Di particolare interesse sono le c.d. “Polizze Unit Linked”, ossia quelle polizze c.d. miste; polizze il cui rischio è legato ad una componente di natura finanziaria e demografica. Tali polizze prevedono che il capitale liquidato all’assicurato sia collegato ad un’attività finanziaria sottostante: come ad esempio quote di fondi di investimento (“Unit”).
Secondo la Corte di Giustizia Europea (causa C-166/2011 e C-542/2016), nonostante la loro natura mista, le polizze “Unit Linked” sono polizze di assicurazione sulla vita. Esse non garantiscono con certezza all’assicurato la restituzione del capitale; questo può accadere in quanto per loro stessa natura tali polizze possono comportare guadagni o perdite finanziarie. La conclusione a cui arrivano i giudici europei discende dal fatto che un contratto è qualificabile come assicurazione sulla vita qualora in esso sussista la correlazione tra premio versato e prestazione che verrà erogata dall’assicuratore al verificarsi dell’evento oggetto del contratto (es. morte dell’assicurato); non rileva pertanto né la componente legata al rischio finanziario né la componente legata al rischio demografico.
Sulla base delle sentenze della Corte di Giustizia anche le polizze Unit Linked possono rientrare nella più ampia categoria di assicurazione sulla vita e quindi essere considerate impignorabili; benché il premio che sarà liquidato dipenderà dall’andamento dei titoli sottostanti.
Conclusioni
La destinazione di somme per la costituzione di una polizza vita potrebbe essere un utile strumento di protezione del patrimonio personale; attraverso la costituzione di una polizza vita le somme vincolate a tal fine vengono rese “indisponibili” ed impignorabili ai terzi creditori (banche, erario ecc). Come ogni strumento di tutela del patrimonio personale, tale meccanismo subisce delle limitazioni ove sia dimostrato dal terzo creditore l’intento fraudolento. In secondo luogo i contratti di assicurazione sulla vita, con designazione di un beneficiario diverso dal contraente e/o assicurato, rappresentano un utile strumento che permette al soggetto contraente di pianificare efficacemente il passaggio generazionale di ricchezza; attraverso tale meccanismo le somme di denaro vengono destinate dalla prima alla seconda generazione al verificarsi dell’evento oggetto di copertura.
A seguito del decesso del contraente e/o assicurato il patrimonio destinato alla polizza viene attribuito al beneficiario della polizza stessa. Il tutto con indubbi vantaggi dal punto di vista tributario: la somma di denaro ottenuta in seguito alla liquidazione del capitale di una polizza vita oltre ad essere impignorabile é esente dagli oneri di successione.
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