Quote non di controllo possedute dalla Holding e donazione di quote di controllo di immobiliari “statiche”: frenata dei giudici in tema di esenzione da imposta di donazione e successione
- 04/10/2023
- Posted by: nicolaforner
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L’ordinanza del 28/02/2023, n. 6082/23 della Cassazione, richiama la precedente risposta ad istanza di interpello (nr. 552/21) in cui viene esaminato un caso di conferimento di quote di minoranza (non di controllo) in holding seguita da una donazione della quota di controllo della holding in favore degli eredi sulla quale il contribuente richiedeva l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter Dlgs. 346/90.
La Cassazione invece con l’ordinanza si pronuncia su un caso di donazione di quote di società neo-costituita, la quale prima di porre in essere la donazione di quote provvedeva a deliberare un aumento di capitale sociale, sottoscritto dai soci (genitori dei donatari) mediante conferimento in natura della nuda proprietà di taluni immobili ubicati in Italia. Successivamente i genitori provvedevano a donare ai figli le quote della società richiedendo l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art. 3, co. 4-ter D.Lgs 346/90.
Le medesime fattispecie presentano una linea comune, in quanto per poter evocare l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione e successione (ex. art. 3, co. 4-ter D.Lgs 346/90) è necessario che oggetto di donazione (quota o azienda) sia una società avente oggetto un’effettiva ed operativa attività economico-aziendale; questo in sintesi il pensiero di Cassazione e amministrazione finanziaria
Quote non di controllo possedute dalla Holding: frenata dei giudici in tema di esenzione da imposta di donazione e successione
La risposta ad istanza di interpello n. 552/21 riguarda il caso di una complessa riorganizzazione aziendale che prende avvio dal riassetto di una compagine societaria di una società operativa, Alfa Spa. Il socio di minoranza, intende conferire la sua partecipazione non di controllo in Alfa del 20,52% in una personal holding. A valle del riassetto societario il socio intende trasferire le partecipazioni nella Holding ai figli richiedendo l’applicazione dell’esenzione da imposta di donazione in considerazione del fatto che le partecipazioni cedute farebbero acquisire il controllo della holding agli eredi, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) codice civile; nonostante la partecipazione di minoranza detenuta in pancia dalla Holding nella società operativa.
L’Amministrazione finanziaria si pronuncia in senso sfavorevole all’istanza di interpello in quanto ciò che rileva per poter evocare la disposizione agevolativa è l’esistenza di una azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale; la disposizione mira ad agevolare la trasmissione dei patrimoni aziendali produttivi al fine di evitare che un eventuale tassazione in sede di passaggio generazionale possa comportare una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico.
Poiché nel caso di specie la holding di famiglia non detiene il controllo di ALFA Spa bensì una quota di minoranza dell’impresa di famiglia, secondo l’agenzia la quota oggetto di donazione difetterebbe del requisito del controllo e pertanto l’operazione di donazione non beneficerebbe dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta di donazione.
Donazione di quote di controllo di immobiliari “statiche”: frenata dei giudici in tema di esenzione da imposta di donazione e successione
L’ordinanza n. 6082/2023, richiama invece il caso di due coniugi i quali hanno in sede di aumento di capitale sociale di srl sottoscrivevano le quote donando la nuda proprietà di alcuni immobili ubicati in Italia; successivamente provvedevano a donare le quote della srl immobiliare ai figli evocando l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 3, co. 4-ter D.Lgs 346/90. In relazione a tale operazione l’Agenzia delle entrate notificava ai donanti l’avviso di liquidazione disconoscendo ai contribuenti l’applicabilità della suddetta esenzione d’imposta in quanto le quote della società donata risultava essere di fatto di mero godimento. La Cassazione con l’ordinanza in commento dà ragione all’amministrazione finanziaria ribadendo il principio per cui l’esenzione in parola non trova applicazione alla donazione di quote (o azienda) di società immobiliari statiche, a meno che non si tratti di una società che esercita impresa.
Una diversa conclusione, proseguono gli ermellini, finirebbe per agevolare il trasferimento di partecipazioni in società senza impresa, in cui beni immobili, denaro o altre utilità sono veicolati in compendi aziendali con l’effetto di svuotare di significato la ratio della disposizione; non sono agevolabili le partecipazioni in società immobiliari che non svolgono attività di impresa sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto parimenti deve esse escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare.
Quote non di controllo possedute dalla Holding e donazione di quote di controllo di immobiliari “statiche”: riflessioni
L’ordinanza non definisce in maniera chiara il concetto di società immobiliari, ma si limita ad escludere dal novero delle società le cui quote sono escluse dal perimetro dell’agevolazione solamente le società immobiliari “statiche” ossia quelle definibili come di mero godimento. Sarebbe stato interessante capire se nel concetto di società immobiliare statica fossero ricomprese anche le società immobiliari di gestione, ossia quelle società la cui attività consiste principalmente nella concessione in godimento degli immobili a soggetti terzi. Difficile in questo caso non qualificare impresa una società il cui oggetto sociale sia la locazione di immobili a terzi, soprattutto se l’attività viene organizzata in maniera imprenditoriale per numero di immobili gestiti e per mezzi finanziari impiegati.
Ciò nonostante le conclusioni a cui giungono sia la Cassazione che la prassi dell’agenzia entrate sono di immediato impatto se si considera che nel caso di conferimento di partecipazioni in Holding e la donazione di quote, in esenzione di imposta, rappresenta una modalità ricorrente tra gli esperti di settore per gestire il passaggio generazionale delle imprese; questa conclusione è coerente con l’introduzione, ad opera del Decreto Crescita (D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n. 58) del regime di realizzo controllato; strumento utile per gestire efficacemente il passaggio generazionale delle aziende. Inoltre se si vuole guardare la ratio della disposizione, l’art. 3, co 4-ter prevede solamente due condizioni, al verificarsi delle quali è possibile invocare l’esenzione in parola ossia; l’acquisizione o integrazione del controllo (art. 2359 cc, co. 1) della società le cui partecipazioni sono trasferite e il mantenimento dello stesso per almeno un lasso temporale di 5 anni, mentre il legislatore non ha previsto alcun requisito in ordine all’attività svolta dall’impresa la cui attività o quote è oggetto di trasmissione.
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