Donazione di quote di società estere
- 01/03/2023
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Donazione di quote di società estere alle stesse condizioni di quelle italiane: introduzione
La donazione di quote di controllo di società estere avviene alle stesse condizioni previste per la donazione di quote di società italiana, così in estrema sintesi il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 5674 del 23/02/2023.
La norma di riferimento è l’art. 3, co. 4-ter del Dlgs. 346/90 la quale prevede che allo scopo di agevolare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, esenta dalle imposte di successione e di donazione i trasferimenti effettuati, anche tramite patti di famiglia, a favore di discendenti o del coniuge, di aziende o rami di esse, quote sociali o azioni, a condizione che:
- Il trasferimento consenta al beneficiario (erede) di acquistare o integrare il controllo sociale, così come stabilito dall’art. 2359, co. 1 n. 1 (i.e. maggioranza dei voti esercitabili in assemblea);
- Il beneficiario (o i beneficiari) conservino per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di donazione/successione l’esercizio del controllo del ramo o dell’azienda oggetto di donazione/successione, rendendo apposita dichiarazione nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione. In questo caso l’esenzione è limitata alle quote o azioni dei soggetti di cui all’art 73, co. 1 lettera a) ossia alle società per azioni o in accomandita per azioni, le srl, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee residente nel territorio dello stato.
Il caso
Il caso riguarda la donazione di quote di una società estera, con sede in Lussemburgo, da parte di una persona fisica residente in Italia in favore dei figli e nipoti, anch’essi residenti. In sede di donazione l’atto è considerato esente da imposta di donazione in applicazione dell’art. 3, co. 4-ter del D.Lgs 346/90, sebbene non sia stata resa la dichiarazione relativa all’obbligo di conservare le quote per almeno 5 anni.
Le parti sostenevano che la condizione di detenzione del controllo per 5 anni, era applicabile esclusivamente alle società di cui all’art. 73, comma 1 lettera a) del Tuir, tra cui non rientravano le società di diritto estero, per tale motivo le parti sostenevano che la norma di esenzione consentisse di applicare loro il beneficio a prescindere dal rispetto della condizione di conservazione delle quote quinquennale.
Donazione di quote di società estere alle stesse condizioni di quelle italiane: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, richiamando il contenuto delle precedenti interpretazioni al dato normativo, sanciva come l’esenzione in commento dovesse operare anche per le donazioni di quote in società non residenti, in quanto una soluzione interpretativa diversa, sarebbe incompatibile con il principio di libertà di stabilimento sancita dal diritto dell’Unione Europea.
Nel caso di specie l’esenzione dall’imposta di donazione non poteva trovare applicazione in quanto le quote della società lussemburghese donate non erano tali da far acquisire il controllo sociale ex. art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. in capo al donatario e non era stata resa la dichiarazione nell’atto di donazione contente l’impegno a conservare il controllo quinquennale da parte dei donatari.
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