Alla Fondazione estera è applicabile la disciplina del Trust

Alla fondazione estera si applicano, per analogia la stessa disciplina del Trust. Così in sintesi il contenuto della risposta ad istanza di interpello (n.221/2023) del 22/02/2023.

Alla Fondazione estera è applicabile la disciplina del Trust: il caso

Il caso trattato dall’istanza di interpello aveva ad oggetto una Fondazione con sede nel Principato del Liechtenstein, istituita nel 2001 da una Anstalt del Liechtenstein che aveva agito in forza di mandato fiduciario del nonno dell’istante. I beneficiari della Fondazione estera sono il nonno dell’istante (non residente fiscalmente in Italia), la madre (deceduta nel novembre 2020) ed infine l’Istante stessa che risulta residente in Italia nel 2021, anno in cui ha ricevuto le attribuzioni finali dalla Fondazione Alfa.

La domanda rivolta all’Agenzia delle Entrate riguardava il corretto trattamento fiscale, dal punto di vista delle imposte sui redditi, delle attribuzioni ricevute dall’istante residente in Italia all’atto di cessazione della Fondazione estera.

Dalla risposta ad istanza di interpello si evince che la Fondazione estera non è soggetta ad imposizione sui redditi nel Liechtenstein e solo a partire dal 2018 i relativi redditi hanno subito una tassazione nel paese di residenza del nonno beneficiario.

Inoltre, relativamente ai redditi prodotti dalla Fondazione:

  • Per gli anni dal 2008-2021 è possibile determinare analiticamente i redditi sulla base della documentazione bancaria;
  • Per gli anni dal 2004-2007 non è possibile determinare analiticamente i redditi in quanto non è possibile reperire la corrispondente documentazione;
  • Per gli anni dal 2009-2015, le attribuzioni effettuate a favore del nonno e della madre dell’istante, essendo avvenute in via informale e non essendoci delibere, non possono essere imputate né a capitale né a reddito.

Alla Fondazione estera è applicabile la disciplina del Trust: la soluzione adottata dall’Agenzia

In prima battuta l’amministrazione conferma il precedente orientamento di prassi (cfr. circolari 23/11/2009, n. 49, e 23/12/2013, n. 38/E) sulla base del quale una fondazione del Liechtenstein può considerarsi un istituto   analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest’ultimo.

Successivamente l’ufficio richiama la presunzione legale relativa dettata dal legislatore tributario all’art. 45, comma 4-quater del Tuir, in base alla quale “qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.

Tale presunzione è stata introdotta dal legislatore tributario con l’obiettivo di evitare salti di imposta e di attrarre ad imposizione i redditi prodotto dal trust nella circostanza in cui il beneficiario dell’attribuzione non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile e non imponibile del capitale attribuito al beneficiario. L’applicazione della disposizione implica la distinzione tra:

  • Patrimonio: costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust;
  • Reddito: costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso;

L’importanza della documentazione contabile ed extracontabile nella qualificazione del reddito

Secondo l’agenzia, opera la presunzione di attribuzione di reddito al beneficiario, ove non emerga da apposita documentazione contabile ed extracontabile, la distinzione fra patrimonio e reddito attribuito al beneficiario. Tale documentazione deve essere detenuta dal Trustee e può essere rinvenuta in rendicontazioni bancarie, finanziarie ecc.

L’Agenzia conclude la disamina affermando che l’attribuzione finale a favore dell’istante costituisce reddito per la parte delle attribuzioni corrispondenti ai redditi realizzati e non distribuiti dalla Fondazione Alfa nel periodo dal 2016 al 2021. Ciò in considerazione del fatto che la fondazione non aveva fatto alcuna attribuzione ai beneficiari nel predetto periodo. Il residuo importo, ottenuto dalla differenza tra l’attribuzione in favore dell’istante e i redditi maturati nel periodo 2016-2021 e non distribuiti, potrà essere qualificato come patrimonio, per la parte corrispondente alla differenza tra la dotazione iniziale e i successivi conferimenti ove il contribuente istante riesca a dimostrare con adeguata documentazione che le predette somme sono state oggetto ad imposizione in capo al Nonno e la Madre.


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