Fondo patrimoniale e soggettività ai fini IMU

La sentenza della Ctr del Lazio (1785/2022) pone fine al contenzioso tra un contribuente e il comune in merito alla corretta qualificazione della soggettività tributaria ai fini IMU di beni immobili destinati dai coniugi in un fondo patrimoniale.

Fondo patrimoniale e soggettività ai fini IMU: il caso e disciplina fiscale

La vicenda trae origine da una notifica di avviso di accertamento IMU da parte del comune in cui erano ubicati alcuni immobili di proprietà esclusiva del coniuge del contribuente accertato. I due avevano costituito un fondo patrimoniale, nel quale erano stati conferiti detti beni immobili, indicati nel relativo atto di costituzione.

Il Comune aveva inteso che con la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe avvenuto il trasferimento delle unità immobiliare ivi descritte, per il 50%, in capo al contribuente.

In primo grado la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo quindi infondata la pretesa di non pagare l’Imu accertato dal comune. Il contribuente, poi, ricorreva in appello. La Commissione tributaria del Lazio accoglieva il riscorso, specificando che con l’atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale non si veniva a creare alcun effetto traslativo di alcun diritto reale sui beni immobili destinati in fondo. Inoltre, i giudici nel richiamare la disciplina civilistica (art. 167 del C.C. e seguenti) in materia di fondo patrimoniale, evidenziavano come il legislatore non regolamentare la disciplina non andava a modificare la titolarità giuridica dei beni in esso destinati ma andava solamente ad apporre sugli stessi un vincolo di destinazione, ossia uno scopo, per l’appunto vincolare gli stessi (e i loro frutti) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

A sostegno della Ctr del Lazio vi è il fatto che la disciplina IMU non prevede alcuna specifica norma in materia di beni destinanti in fondo patrimoniale, contrariamente a quanto stabilito ai fini delle imposte sui redditi (articolo 4 del Dpr 917/86) e cui si rimanda al mio precedente articolo https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/il-regime-fiscale-del-fondo-patrimoniale/.

Il Fondo come strumento di tutela del patrimonio personale

Nei precedenti contributi ho analizzato l’istituto del fondo patrimoniale sotto il profilo civilistico. Ho evidenziato il concetto della titolarità dei beni destinati in fondo https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/fondo-patrimoniale/. Inoltre ho parlato anche del vincolo di impignorabilità dei beni in essi destinati https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/il-fondo-patrimoniale-e-lesecuzione-dei-beni-in-fondo/.

Il fondo patrimoniale si sostanzia in una convenzione matrimoniale, che ha come presupposto costitutivo il vincolo matrimoniale tra i coniugi. Il fondo patrimoniale prevede l’instaurazione di un vincolo di destinazione dei beni in esso destinati. Tale vincolo rende indisponibili tali beni per i creditori estranei ai bisogni della famiglia. Si crea una sorta di cappello protettivo sugli stessi che rendono di fatto impossibile sottoporre ad esecuzione i beni in esso destinati sottraendoli alle garanzie dei creditori sorti per motivi estranei ai bisogni della famiglia (es. creditori strategici del coniuge imprenditore). Tale circostanza permette di rendere il fondo patrimoniale un ottimo strumento di protezione del patrimonio famigliare.


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