Fondo Patrimoniale: titolarità e amministrazione dei beni conferiti in fondo patrimoniale

Fondo patrimoniale: Introduzione

Nel precedente contributo “https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/il-fondo-patrimoniale/” ho presentato l’istituto del fondo patrimoniale come strumento di protezione del patrimonio personale dei coniugi ed instaurato a seguito dell’annotazione a margine del vincolo matrimoniale. Proseguo in questo contributo con l’analisi della titolarità dei beni presenti nel fondo patrimoniale ed in particolare dell’amministrazione dei beni in esso vincolati.

Fondo patrimoniale: Titolarità dei beni nel fondo

In base all’168 c.c, co. 1, la titolarità dei beni costituiti in fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa pattuizione, prevista nell’atto istitutivo del fondo. A fronte della costituzione del vincolo di destinazione, i coniugi divengono proprietari dei beni conferiti nel fondo.

Con deroga prevista in atto, è possibile conferire nel fondo non solo la proprietà ma anche diritti reali di godimento (es. usufrutto); è possibile inoltre far riservare la titolarità soltanto ad uno dei coniugi. I beni possono essere attribuiti in fondo in proprietà di uno solo dei coniugi (e quindi non di entrambi) oppure ai figli; lasciando il godimento/frutti ai bisogni della famiglia. La possibilità di riservare la proprietà ad entrambi, o ad uno dei coniugi, impatta sul regime fiscale dei beni destinati in fondo; in particolare per quanto riguarda il comparto delle imposte indirette (imposta di donazione).  

Fondo patrimoniale: amministrazione dei beni nel fondo

All’amministrazione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale operano le regole proprie della comunione legale (art. 180 cc).

Per gli atti di ordinaria amministrazione, i relativi diritti spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione si riserva il potere di esercitare l’amministrazione congiunta. Ad esempio, per l’iscrizione ipotecaria su beni in fondo a seguito di erogazione di un mutuo finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, serve la firma congiunta di entrambi i coniugi.

In tutto questo, in caso di atti compiuti da un coniuge, eccedenti l’ordinaria amministrazione, abusivamente e senza il consenso dell’altro, troveranno applicazione le sanzioni previste dall’art. 184 cc. In materia di comunione legale (azione di annullamento).

Alienazione dei beni

In caso di alienazione dei beni, l’art. 169 dispone che per tutta la durata del fondo patrimoniale per alienare, ipotecare, dare in pegno o vincolare i beni in fondo è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Se vi sono figli minori, è altresì necessaria l’autorizzazione giudiziale nei casi di necessità o utilità evidente.

Purtuttavia così come l’amministrazione dei beni in fondo, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale può derogare a tale previsione stabilità dal c.c. stabilendo che, anche in presenza di figli minori, i coniugi possono concordemente, senza autorizzazione giudiziale, alienare i beni presenti nel fondo.

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Nicola Forner

Dottore Commercialista e Revisore Contabile — Bassano del Grappa, specializzato in wealth management, operazioni straordinarie e passaggio generazionale d'impresa.

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