“Personal holding”: quali sono i vantaggi per l’imprenditore?
- 21/12/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Holding, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

“Personal holding”: introduzione
In tema di “Personal Holding” ho analizzato nel precedente contributo https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/holding-guida-nella-scelta-della-forma-giuridica/ quali sono le forme più comuni ed utilizzate per costituire una holding. Come evidenziato in https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/holding-cose-e-perche-conviene-farla/ la holding è una società che detiene partecipazioni o quote di altre società controllate sulle quali esercita un’attività direttiva e di gestione del capitale. Vi sono molti motivi per cui il contribuente valuta la costituzione di una holding; tra i più comuni vi sono:
– la diversificazione del business;
-la tutela del patrimonio aziendale;
– la riorganizzazione produttiva e commerciale;
– la riorganizzazione finanziaria;
– l’ottimizzazione del carico fiscale;
-la possibilità di gestire efficacemente il passaggio generazionale dell’azienda operativa;
La “Personal holding” si realizza quando il socio titolare di una partecipazione qualificata (ex. art. 67 Tuir) in una società operativa, conferisce la stessa (ex. art. 177, comma 2 bis) in una società interamente da lui partecipata.
“Personal holding”: vantaggi
Nel costituire una personal holding vi sono numerosi vantaggi; in primis quello di decidere di entrare nell’assemblea della società operativa non personalmente, ma attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista (es. commercialista).
Attraverso la personal Holding l’imprenditore può gestire efficacemente il carico tributario in vista dell’operazione di passaggio generazionale dell’azienda operativa. Come è stato chiarito dalla risposta ad istanza di interpello n. 552 del 25.08.2021, il requisito del controllo richiesto dall’art 3, co 4 ter D.Lgs 346/90 (decreto sull’imposta delle donazioni e successioni) si rende applicabile anche in capo alle holding purché consentano al beneficiario della donazione (seconda generazione) di continuare a detenere, seppure indirettamente (per il tramite della holding appunto), il controllo dell’azienda familiare.
La personal holding può essere un utile strumento per gestire la liquidità della compagnia. I dividendi percepiti dalla società operativa partecipata sono assoggettati a tassazione Ires solamente sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del Tuir e fintanto che non saranno distribuiti ci sarà il c.d. deffered taxed; ossia la tassazione del 26% si posticipa al momento in cui la persona fisica preleva gli utili dalla società di capitali.
“Holding”: società di persone
Qualora la holding assumesse la veste di società di persone si perderebbe l’efficienza della gestione della liquidità. Le holding società di persone fanno tassare il proprio reddito per trasparenza in capo ai soci. In questo caso verrebbe meno la tassazione sul 5% così come previsto dall’art 89 del Tuir. Inoltre vi sarebbero difficoltà nel realizzare il conferimento ex. art 177 co 2 del Tuir in quanto l’Agenzia ha confermato che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la società scambiata rivestano la forma giuridica di società di capitali.
Di converso, però, si acquisirebbe maggiore garanzia in termini di riservatezza in quanto la holding società di persone non necessita del deposito del bilancio presso la camera di commercio. Infine altro punto di vantaggio per le holding società di persone riguarda l’impignorabilità delle quote sociali e l’impossibilità per i creditori particolari del socio di chiedere la liquidazione della quota fintanto che dura la società.
Conclusioni
Se da una parte le holding società di capitali hanno il pregio di gestire più efficacemente la liquidità della società dall’altro hanno lo svantaggio che i loro bilanci devono essere pubblicati presso il registro delle imprese. Inoltre, la loro quota può essere pignorata dai creditori particolari dei soci.
La società di persone invece non ha l’obbligo di deposito del bilancio ed inoltre ha il pregio di costituire una cassaforte stando l’impignorabilità delle quote sociali. Dall’altra parte il regime di tassazione, essendo per trasparenza, può comportare degli aggravi fiscale rilevanti.
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