Tassazione utili in uscita e holding inglese

Tassazione utili in uscita e holding inglese: disciplina generale

Generalmente, ma non sempre, quando una società residente eroga dividendi a soggetti non residenti al momento dell’erogazione sono soggetti a ritenuta alla fonte. In caso di distribuzione di dividendi la norma di riferimento è l’art. 27 del Dpr 600/73. Al comma 3 viene sancito che, in caso di tassazione utili in “uscita” la ritenuta applicabile è quella del 26%. Tale aliquota si applica ai soggetti diversi rispetto a quelli residenti in UE o nello SEE e anche ai soggetti diversi rispetto a quelli che rientrano nella c.d. direttiva madre/figlia (direttiva 90/435/Ce poi rifusa nella direttiva 2011/96/Ue) e collocata nell’art. 27-bis Dpr 600/73.

La ritenuta del 26%, prevista dall’art. 27 del Dpr 600/73, può essere applicata in misura ridotta qualora il soggetto non residente, precettore del dividendo, autocertifichi di poter beneficiare della ritenuta minore in coerenza con il contenuto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra soggetto estero percepiente e il soggetto italiano. In caso di Holding residente in UK e partecipata italiana, la ritenuta “ridotta” applicabile al dividendo distribuito dalla società italiana alla Holding UK può variare dal 5% al 15%.

Il soggetto non residente per chiedere l’applicazione dell’aliquota convenzionale ridotta (prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni) deve presentare all’Autorità fiscale estera il modello A, e successivamente presentare lo stesso al sostituto di imposta residente.

Tassazione utili in uscita e holding inglese: normativa applicabile in UE

Qualora la Holding estera, precettore del dividendo, fosse residente in uno stato dell’Ue o dello Spazio Economico Europeo è possibile applicare il contenuto del comma 3-ter del art. 27 Dpr 600/73. In base a tale articolo, in caso di distribuzione di dividendi la ritenuta di imposta applicata ai dividendi distribuiti è pari al 1.2%. La finalità di tale deroga prevista dal legislatore è voluta al fine di assimilare la tassazione dei dividendi recepiti da società estere appartenenti all’UE rispetto ai dividendi percepiti dalle società italiane che subiscono una tassazione del 1.2%.

Dal punto di vista operativo, anche se non previsto dal alcuna norma, la prassi consiglia di presentare il Modello A al sostituto di imposta residente al fine di far beneficiare la Holding estera dell’aliquota ridotta.

Tassazione utili in uscita e holding inglese: direttiva madre e figlia

Infine, per completezza, si segnala la direttiva madre-figlia (n. 435/90/CEE), recepita con D. Lgs 6/03/1993 n. 136, poi rifusa nella direttiva 2011/96/Ce, che introduce un trattamento fiscale di favore per gli utili erogati a soggetti non residenti qualora la società estera Holding partecipante abbia specifici requisiti:

-rivesta una delle forme giuridiche previste dalla Direttiva 435/90/Cee;

-risieda fiscalmente in uno degli Stati dell’UE;

-nello stato di residenza sia soggetta ad una delle imposte prevista dalla Direttiva, senza fruire di regimi di esonero o di opzione ai fine delle imposte sui redditi;

-detenga una partecipazione diretta minima del 20% del capitale sociale società italiana e per almeno un anno.

Al rispetto dei requisiti, i dividendi sono erogati dalla società partecipata italiana alla Holding estera senza applicazione di alcuna ritenuta.

Ai fini dell’esenzione, la società percipiente deve consegnare il Modello E alla società residente sostituto di imposta.  

Tassazione dividendi e holding inglese: soggetto extra Ue

Nel caso in cui il soggetto non residente si qualifichi come società holding di diritto inglese, a seguito della Brexit non è più possibile applicare la direttiva madre-figlia (n. 2011/96/CEE) né la riduzione dell’aliquota prevista dall’art. 27, co. 3-ter dpr 600/73.

Resta applicabile l’art. 27 Dpr 600/73, salvo la possibilità di chiedere l’applicazione di una aliquota ridotta a titolo di imposta ove previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni di riferimento. La convenzione contro le doppie imposizioni Italia e Regno Unito, all’art. 10, comma 2, stabilisce che la ritenuta applicabile ai dividendi in uscita è pari al 5% dell’ammontare lordo dei dividendi stessi se l’effettivo beneficiario estero Holding è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del diritto di voto della società che paga i dividendi; diversamente la ritenuta è pari al 15%.

Qualora il beneficiario sia una società che detiene il 10% o più del potere di voto nella società che paga i dividendi, quest’ultima se soggetta ad imposizione nel proprio stato di residenza ha diritto ad ottenere un credito di imposta pari alla metà del credito di imposta cui una persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se percepisse i dividendi.

Tuttavia, i dividendi percepiti dalla holding con sede in UK da parte della società italiana, non scontano alcuna tassazione, di conseguenza quest’ultima non ha diritto ad alcun credito di imposta.


Per maggiore informazioni, contattami senza impegno inserendo i dati qui sotto: