Fondo patrimoniale e le imposte indirette
- 18/02/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Fondo patrimoniale, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

In questo ultimo contributo analizzo, dal punto di vista delle imposte indirette, l’apporto dei beni in fondo patrimoniale. L’atto di costituzione del fondo patrimoniale può determinare l’obbligo di corrispondere le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro e le imposte ipo-catastali (c.d. imposte d’atto) ed Imu. In base al contenuto della C.M. 221/E del 30/11/2000, in merito all’applicazione dell’imposta della donazione e successione e all’imposta di registro bisogna distinguere le seguenti situazioni:
Fondo patrimoniale e le imposte indirette. Il fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi
In questa situazione i beni sono di proprietà di entrambi i coniugi, i quali decidono di destinare i beni in fondo patrimoniale. In questo caso non si verifica alcun effetto traslativo pertanto non si applica l’imposta di successione e donazione. L’imposta di registro è corrisposta in misura fissa in quanto l’atto costitutivo del fondo non realizza alcun mutamento del regime di proprietà sui beni destinati.
Fondo patrimoniale e le imposte indirette. Il Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà
Come per il primo caso, anche questa volta, non si verifica alcun effetto traslativo; non trova applicazione l’imposta di successione e donazione; si applicherà solo l’imposta di registro in misura fissa.
Fondo patrimoniale e le imposte indirette. Il Fondo costituito con beni di proprietà di uno dei coniugi che non se ne riserva la proprietà
In questo caso il coniuge facente parte del fondo e non titolare del bene, beneficia dell’effetto traslativo del 50% del bene destinato nel fondo. Per tal ammontare si applicherà l’imposta di donazione; le percentuali e le eventuali franchigie sono quelle stabilite dal D.Lgs 346/1990 n. 346 (franchigia di 1 milione di euro per donazione in favore del coniuge ed imposta del 4% in caso di valore eccedente).
Fondo patrimoniale e le imposte indirette. Il Fondo costituto con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà
In questo caso si realizza l’effetto traslativo e si applica l’imposta di donazione (D.Lgs 346/1990) secondo le aliquote e franchigie stabilite dalla L. 286/2006. In particolare si applica l’aliquota del 4% e franchigia 1 milione ove il terzo sia parente in linea retta del coniuge; 6% con franchigia di 100.000 euro ove il terzo disponente sia fratello o sorella del coniuge; 6% in caso di rapporto di parentela/affinità con un coniuge ma senza franchigia; 8% negli altri casi (terzo disponente e coniuge non legati da alcun rapporto di parentela e/o affinità).
Fondo patrimoniale e le imposte indirette. Il Fondo costituto con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà
Diversamente dal secondo caso benché il terzo si riservi la proprietà si verifica l’effetto traslativo a favore dei due coniugi. Secondo la CM 221/E del 2000, qualora il fondo patrimoniale sia costituito con beni di proprietà esclusiva del terzo che se ne riserva la proprietà, sebbene non si verifichi l’effetto traslativo, l’imposta sulle donazioni è dovuta in considerazione del fatto che dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni.
Imposta di registro
L’imposta di registro è fissa (Euro 200,00) sia in caso di destinazione di beni in fondo patrimoniale con trasferimento della proprietà o di altro diritto reale in favore dei coniugi, sia nelle ipotesi in cui l’atto costitutivo del fondo non comporti alcuna attribuzione patrimoniale e/o trasferimento della proprietà/diritti reali dei beni in esso conferiti. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’atto istitutivo del fondo patrimoniale non può essere inquadrato né tra gli atti a contenuto patrimoniale, né tra gli atti traslativi né tra gli atti aventi contenuto dichiarativo.
Imposta ipotecaria e catastale
Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute, ove, oggetto del fondo patrimoniale sia un bene immobile. In questa circostanza occorre distinguere il caso in cui dalla costituzione del fondo si accompagna il trasferimento della proprietà del bene immobile da quello in cui non si registrano effetti traslativi della proprietà. Nel primo caso, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura proporzionale, rispettivamente al 2% e al 1%, sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 1 e 10 del D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, unitamente alle imposte di successione e donazione. Diversamente, nel caso in cui non si realizza alcun effetto traslativo dei beni, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Imu
Tale imposta rimane sul soggetto passivo del tributo, ovvero il proprietario dell’immobile conferito nel fondo. Per il fondo patrimoniale, quindi, si applica la regola ordinaria, ovvero che l’imposta deve essere versata dal soggetto titolare del diritto reale sull’immobile. Sul punto deve essere osservato che si applica l’eventuale effetto sostitutivo IMU-IRPEF, che esonera dalla tassazione fondiaria gli immobili non locati sui quali viene versato il tributo locale. Qualora l’immobile conferito nel fondo rappresenti l’abitazione principale dei coniugi l’IMU non risulta essere dovuta.
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