Il fondo patrimoniale e l’esecuzione dei beni in fondo

Il fondo patrimoniale è uno strumento di tutela del patrimonio dei coniugi contro possibili azioni di aggressione da parte di creditori esterni. Tuttavia al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori procedenti, il legislatore ha imposto delle limitazioni al vincolo di inespropriabilità dei beni in esso vincolati. In particolare vi possono essere delle situazioni in cui i beni presenti nel fondo possono essere sottoposti ad esecizione

Debiti inerenti vs debiti non inerenti il fondo

In particolare, occorre suddividere le situazioni tra:

  • debito contratto per soddisfare esigenze della famiglia (es. debito contratto per il sostentamento dei figli; come il vitto, il vestiario, l’abitazione, l’educazione, le cure mediche; spese rivolte al potenziamento della capacità lavorativa del famigliare); in questo caso il creditore potrà rivalersi sui beni presenti nel fondo patrimoniale.
  • debito contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (es. debiti da gioco contratti dal coniuge). In questo caso è necessario ulteriormente distinguere tra:
    • Il caso in cui il creditore fosse a conoscenza dell’estraneità del debito per i bisogni della famiglia, in relazione al quale la previsione di cui all’art. 170 cc gli precluderebbe qualsiasi possibilità di rivalersi sui beni del fondo;
    • Il caso in cui il creditore non sapesse che il debito era stato contratto per ragioni estranee agli interessi della famiglia, in relazione al quale egli potrà comunque rivalersi sui beni del fondo.

In sostanza, incombe ai coniugi provare che, il debito contratto non rientra tra quelli sorti per soddisfare le esigenze della famiglia. I coniugi devono altresì dimostrare che di tale estraneità era consapevole il creditore al momento della relativa stipulazione. Detta prova potrà essere fornita in ogni caso e con ogni mezzo, sia documentale che orale, anche con presunzioni semplici. Solo così facendo i coniugi possono paralizzare le possibili azioni esecutive intraprese dai creditori mediante l’instaurazione di un giudizio di opposizione all’esecuzione. 

Molto discusso in dottrina e in giurisprudenza è la riconducibilità o meno ai bisogni della famiglia dei debiti derivanti da attività professionale/di impresa ovvero dei debiti tributari sorti per lo svolgimento delle relative attività.

Fondo patrimoniale e debiti tributari

Occorre chiarire se in presenza di debiti tributari il fisco possa aggredire o meno i beni del coniuge debitore presenti nel fondo patrimoniale. La risposta non è univoca. Dottrina e giurisprudenza si sono succedute nel tempo con filoni interpretativi contrastanti. La dottrina affermava che i debiti tributari concorrevano ad esigenze di copertura di spese pubbliche e che pertanto, secondo l’art 53 Cost., sono istituzionalmente estranee ad esigenze ed ai bisogni della famiglia. La Cassazione del 07/07/2009 n. 15862 invece ha ricondotto i debiti tributari contratti da uno/entrambi i coniugi ad esigenze volte allo sviluppo della famiglia nonché al suo potenziamento.

Come ogni strumento di protezione del patrimonio personale, di fondamentale importanza è il momento in cui viene a costituirsi lo strumento di protezione. In particolare occorre distinguere le situazioni in cui il fondo patrimoniale venga creato in un periodo “non sospetto”, ossia lontano nel tempo rispetto all’insorgenza delle pendenze tributarie, rispetto alla situazione in cui il fondo patrimoniale venga creato in un periodo “sospetto”, ossia in prossimità (o addirittura successivamente) all’insorgere delle pendenze tributarie.

Fondo patrimoniale nel periodo non sospetto

E’ il caso in cui il contribuente costituisca il fondo patrimoniale in un periodo in cui non ha pendenze debitorie, procedimenti tributari o non gli siano stati notificati atti impositivi. In questo caso la giurisprudenza di merito e di legittimità ritengono che i beni in fondo patrimoniale difficilmente possono essere colpiti da azioni esecutive e/o cautelari a meno che non venga dimostrata la stretta correlazione (e l’intenzione fraudolenta dell’azione) tra debito tributario e bisogni familiari (si veda la Comm. Trib. Reg. Lazio – Roma Sez. XXII, 2218/2014; Comm. Trib. Reg. Milano 4193/2014; Comm. Trib. Prov. Lecce 71/2008; per la legittimità Corte Cass. 1652/2016).

Fondo patrimoniale nel periodo sospetto

E’ il caso in cui il contribuente costituisce un fondo patrimoniale dopo che ha posto in essere una serie di comportamenti in violazioni di norme tributarie. La costituzione del fondo patrimoniale appare unicamente lo strumento per sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione tributaria. In questo caso l’atto istitutivo del fondo patrimoniale può essere oggetto di azione di revocatoria ordinaria ex. art. 2901 c.c poiché modifica la situazione patrimoniale del debitore in pregiudizio dei creditori, i quali non possono più agire in esecuzione sui beni del primo poiché manca la garanzia patrimoniale. Integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex. art. 11 D.Lgs 74/2000) l’ipotesi in cui il contribuente conferisca i beni in fondo patrimoniale per sottrarsi al pagamento delle imposte a seguito dell’avvio delle procedure esecutive; secondo la Suprema Corte (Cass. 21013/2012) l’intento fraudolento del contribuente sarebbe ravvisabile anche qualora il fondo sia istituito all’avvio delle verifiche fiscali.

Conclusioni

In sostanza, qualora viene ad esserci l’intento fraudolento della condotta del contribuente, la costituzione del fondo, purché soddisfatte le prescritte formalità, dovrà cedere il passo all’azione revocatoria; in assenza di pregiudizio l’iscrizione ipotecaria su beni del fondo può essere effettuata dall’erario solamente in presenza di della dimostrazione del fatto che il debito contratto afferisca al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (difficile da fornire questa prova) 


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