Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale costituisce un utile strumento di protezione dei patrimoni familiari. Lo strumento è disciplinato dal codice civile agli articoli 167-171.

Il fondo patrimoniale consiste nella destinazione di determinati beni (immobili, mobili, iscritti in pubblici registri o titoli di credito) all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Con la costituzione del fondo si crea un patrimonio separato rispetto a quello personale; il fondo diviene aggredibile, solamente qualora il credito sia sorto per soddisfare i bisogni della famiglia o qualora i creditori ignorassero l’estraneità del loro credito a tali bisogni.

Il fondo patrimoniale: finalità

Presupposto per la costituzione del fondo patrimoniale è l’esistenza del rapporto di coniugio. Lo strumento è utilizzato per proteggere il patrimonio personale di uno, o di entrambi, i coniugi.

Oltre a garantire l’inalienabilità (salvo consenso unanime dei coniugi ex. art. 169 c.c.) e l’inespropriabilità dei beni destinati in fondo, la costituzione dello stesso agevola la possibilità di accedere al credito per la soddisfazione di esigenze di tipo strettamente familiare.

Lo strumento del fondo patrimoniale è utile ad esempio in quelle situazioni dove il coniuge (uno o entrambi) soffrono della responsabilità illimitata imprenditoriale (socio di società di persone o ditta individuale); lo strumento costituisce presidio contro possibili azioni di aggressione del patrimonio personale da parte dei creditori dell’attività sociale.

Costituzione

Per la costituzione del fondo patrimoniale vi deve essere l’esistenza di un vincolo patrimoniale; tale istituto è, pertanto, precluso alle coppie di fatto (coppie conviventi more uxorio) legate da vincoli affettivi ed iscritte in appositi registri del comune. Il vincolo matrimoniale deve essere annotato nei registri civili.

L’unica eccezione è la costituzione con testamento ad opera di un soggetto terzo.

La forma dell’atto costitutivo deve essere redatta per atto pubblico. Lo stesso dicasi per la costituzione da parte di un terzo per atto tra vivi. Nell’ipotesi invece di costituzione da parte di terzo per testamento, la disposizione testamentaria potrà essere redatta in forma pubblica, segreta o olografica.

Il fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Qualora l’oggetto del fondo siano beni immobili allora all’annotazione deve seguire la trascrizione dell’atto nei pubblici registri; in caso di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio ma non di trascrizione nei pubblici registri, l’eventuale iscrizione di ipoteca sui beni immobili presenti nel fondo patrimoniale rende il fondo patrimoniale inopponibile ai creditori.

Beni costituenti il fondo patrimoniale

Secondo il codice civile art. 167, il vincolo di destinazione può essere posto sui beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito nominativi. Secondo la dottrina maggioritaria, in un primo momento, tale limitazione impediva di destinare in fondo i beni non annotabili nei pubblici registri, come ad esempio le quote di srl. Diversamente, potevano destinarsi nel fondo patrimoniale anche i titoli di credito purché incorporati in un diritto cartolare. Le quote di srl, a ben vedere, a differenza di altre quote di partecipazione in società di capitali come le azioni (che sono incorporate in un documento e materialmente “tangibili”), non rientrano nella categoria dei titoli di credito per cui, in un primo momento, la Cassazione aveva ritenuto che non fossero considerabili beni da conferire in un fondo patrimoniale.

Successivamente, il cambio di orientamento da parte della Cassazione, a seguito della costituzione del registro delle imprese e del regime di pubblicità in esso previsto. Secondo l’orientamento maggioritario, è esteso anche alle quote di Srl il concetto di bene mobile registrato e quindi viene così ammesso la possibilità di conferirle nel fondo. In caso di conferimento delle quote di srl in fondo, i coniugi devono provvedere a nominare un rappresentante comune che eserciterà i diritti amministrativi (come i diritti di voto) nella srl, in quanto la proprietà delle quote spetterà ad entrambi. Generalmente, salvo disaccordo, viene nominato rappresentate comune, uno dei due coniugi.


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