Il mandato fiduciario, le caratteristiche, il contenuto e finalità
- 05/11/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Intestazione fiduciaria, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Il mandato fiduciario: introduzione
Nel precedente contributo, ho parlato del mandato fiduciario e delle tipologie di intestazione fiduciaria esistenti. In questo contributo parlerò del contenuto del mandato fiduciario, delle sue caratteristiche e della finalità dello strumento nonché dei suoi limiti.
Il mandato fiduciario: contenuto
Il mandato fiduciario è quel negozio giuridico in cui il fiduciario esercita i diritti in nome proprio e per conto di un altro soggetto (il fiduciante). In forza alle disposizioni recate dal D.M. 16 gennaio 1995, il mandato fiduciario deve contenere:
- L’elencazione dei singoli beni e dei diritti intestati; i beni e i valori mobiliari devono essere consegnati dal fiduciante al fiduciario; salvo le somme di denaro che possono pervenire tramite intermediari autorizzati.
- L’individuazione analitica dei poteri conferiti alla società fiduciaria.
- La possibilità del fiduciante di modificare in ogni momento i poteri conferiti, ovvero di revocarli. Le modifiche e le revoche di poteri avvengono tramite comunicazione scritta.
- L’obbligo del fiduciante di non operare direttamente a nome della società fiduciaria in relazione ai beni o diritti dati in amministrazione.
- L’obbligo del fiduciante di dare alla società fiduciaria i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi.
- Il divieto per la società fiduciaria di cedere il contratto.
- L’esercizio del diritto di voto o di altri diritti da parte della fiduciaria in conformità alle direttive impartite dal fiduciante;
- La cadenza annuale nella quale la fiduciaria deve rendere conto del fiduciante;
Il mandato fiduciario: le caratteristiche
Il mandato fiduciario può avere ad oggetto:
- L’amministrazione di beni e di patrimoni per conto di terzi (amministrazione di beni immobili, beni mobili, titoli e valori mobiliari in genere, eredità, legati, costituzione in pegno a proprio nome ma per conto altrui di titoli, libretti e valori a garanzia di qualsivoglia operazione);
- L’assunzione della qualifica di trustee da parte della società fiduciaria
- L’assunzione di funzioni di rappresentanza di soci in assemblea al fine di esprimere un voto unitario sulla base di patti parasociali;
La finalità
Il motivo principale che induce il soggetto a ricorrere nel mandato fiduciario è, per l’appunto, mantenere la segretezza sulle proprie disponibilità. Come ho detto nel precedente contributo https://www.nicolaforner.it/2021/11/01/lintestazione-fiduciaria/, tale finalità garantisce una forma “indiretta” di protezione patrimoniale del contribuente contro possibili azioni di aggressione da parte di terzi creditori. Ciò in virtù del mandato senza rappresentanza conferitogli dal soggetto fiduciante alla società fiduciaria, la quale agisce spendendo il proprio nome ma agisce per conto del primo. Tale obbligo di riservatezza espone la società fiduciaria a precise responsabilità da inadempimento sia di carattere civile che di carattere penale. Queste responsabilità possono essere fatte valere dal soggetto fiduciante laddove la società fiduciaria rilevi impropriamente il suo nome a terzi soggetti.
Limiti all’esercizio della segretezza
Il segreto fiduciario non è opponibile erga omens. Vi sono eccezioni, previste dal nostro ordinamento, che impongono alla società fiduciaria di rivelare l’identità del soggetto fiduciante. In particolare, senza pretesa di esaustività, tali situazioni sono:
- Nel codice civile, agli artt. 2357, 2358 e 2359 cc in materia di società per azioni.
- La legge sul divorzio (L. 1/12/1970, n. 898): il giudice ha il potere di indagine sui redditi, sui patrimoni e sui beni intestati ai coniugi anche per il tramite di società fiduciarie. Questo ampio potere ispettivo attribuito al giudice viene garantito al fine di determinare l’ammontare dell’assegno sul divorzio e del contributo per il mantenimento dei figli così come previsto dagli artt. 5 e 6;
- Legge antimafia (L. 13/09/1982 n. 646): in materia antimafia vi sono ampi poteri da parte del Questore, Guardia di Finanza e Polizia Giudiziaria. Per le imprese partecipanti agli appalti pubblici è inibita l’intestazione fiduciaria pena l’esclusione dall’assegnazione delle gare;
- Legge 17 febbraio 1992, n. 154 in materia di Trasparenza Bancaria: la Banca di Italia ha il potere di acquisire informazioni anche dalle società fiduciarie;
- Il Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D. Lgs 58/1998, impongono alle società fiduciarie precisi doveri informativi alla Consob;
- Il Dpr 600/1973 in materia di accertamento fiscale attribuisce ampi poteri all’Amministrazione finanziaria compreso quello di ottenere i nominativi dei soggetti fiducianti in merito alle attività detenute per il tramite delle società fiduciarie;
- Il Dpr 917/1986 in materia di cfc e Tp;
- D.Lgs 231/2007 in materia di privacy. Le società fiduciarie hanno l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ad intermediari e professionisti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
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