Il patto di famiglia a confronto con la donazione di azienda (seconda parte)
- 01/03/2024
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Patti di famiglia, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Il patto di famiglia rispetto alla donazione di azienda è uno strumento in grado di dirimere sin da subito le eventuali situazioni instabili famigliari che potrebbero sorgere, qualora in un secondo momento dovesse aprirsi la successione mortis causa. Si sono evidenziati nel precedente articolo https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/il-patto-di-famiglia/ i vantaggi che l’istituto del patto di famiglia porta con se rispetto all’istituto della donazione. In particolare, si ricorda come, avverso il patto di famiglia, non è possibile esperire azione di riduzione e collazione una volta perfezionato l’atto dinnanzi al notaio. Fatto questo breve cappello introduttivo, una volta tratteggiato nel precedente articolo le caratteristiche dell’istituto della donazione e del patto di famiglia, si fornisce di seguito un esempio di conteggio, della quota di legittima, che sarebbe destinata agli eredi in caso di apertura di successione legittima, qualora nel corso della vita il de cuius avesse dato seguito ad un patto di famiglia. A complicare l’esempio si è ipotizzato che durante la vita, il disponente abbia effettuato donazioni in favore di soggetti non assegnatari l’azienda, ossia soggetti terzi, non legati da alcun legame famigliare con il soggetto disponente.
Il patto di famiglia a confronto con la donazione di azienda: il caso
Mario, senza moglie, con due figli Caio e Sempronio, stipula un patto di famiglia. Mario, assegna l’azienda a Caio, che al momento della stipula del patto di famiglia vale 30 (40 al momento dell’apertura della successione), mentre liquida Sempronio con 20. Mario, in vita decide di donare all’amico Valter 50. Al momento della successione la donazione vale 60. Mario muore, e alla data di apertura della successione detiene debiti per 10, mentre l’attivo ereditario è di 100. La situazione potrebbe di seguito essere sintetizzata.

Alla morte di Mario, in assenza di testamento, si apre la successione legittima. Per considerare se le donazioni rese in vita dallo stesso abbiano leso la quota di legittima dell’assegnatario, si deve in primis procedere ad effettuare la riunione fittizia ex. art. 556 c.c. La dottrina maggioritaria ritiene confacente con i principi costituzionali, ricomprendere nella riunione fittizia anche il valore “cristallizzato” dell’azienda donata tramite patto di famiglia; ossia il valore della quota o dell’azienda donata tramite patto di famiglia al momento della stipula dello stesso. Di seguito lo sviluppo dei calcoli.
Il patto di famiglia a confronto con la donazione di azienda: lo sviluppo dei calcoli
Ai sensi dell’art. 556 c.c., operando la riunione fittizia, il patrimonio disponibile di Mario al momento dell’apertura della successione è pari ad Euro 200 (100-10+30+20+60).
Il Sig. Mario, per non ledere la quota di legittima, in assenza di coniuge, ai sensi dell’art. 553 c.c. avrebbe dovuto, in vita, riservare ai figli i 2/3 del patrimonio disponibile (in assenza di moglie, secondo le quote previste per successione testamentaria ex. art. 538 c.c.) mentre il restante 1/3 (che rappresenta la quota liberamente disponibile di Mario) avrebbe potuto destinarla a chiunque.
Nel corso della vita il Sig. Mario ha attribuito a Caio, Sempronio e Valter rispettivamente 30, 20, e 50. La donazione fatta a quest’ultimo, al momento della successione, vale 60 ossia 10 in più rispetto al valore che la donazione aveva al momento dell’esecuzione. Il patrimonio disponibile del Sig. Mario al momento di apertura della successione è 90 (100-10). Seguendo la logica della riunione fittizia a ciascun soggetto legittimario sarebbe spettato una quota di patrimonio di Mario pari ad 1/3, ossia 67.

In assenza di testamento
In assenza di testamento, il residuo patrimoniale di Mario pari a 90, al momento dell’apertura della successione, deve essere ripartito in parti uguali tra Caio e Sempronio, ossia rispettivamente pari ad 45 cadauno. Caio, a seguito dell’accettazione dell’eredità, ha ricevuto complessivamente 75 (ossia 30+45), di conseguenza nei suoi confronti la legittima risulta rispettata in quanto ha ricevuto più di 67 (patrimonio spettante a seguito della riunione fittizia). Sempronio invece, a seguito dell’accettazione dell’eredità, ha ricevuto 65 (20+45) ossia leggermente meno di quanto gli sarebbe spettato seguendo la legittima. In questa circostanza Sempronio potrebbe esperire azione di riduzione nei confronti di Valter per reintegrare 2 affinché insieme a quanto ricevuto nel corso della sua vita possa considerarsi integrato il suo diritto.
Con testamento
Il discorso cambia totalmente in caso di successione testamentaria. In questo caso, la quota attribuita a Valter sarebbe rispettosa della quota disponibile di Mario, di conseguenza Sempronio, potrebbe proporre azione di riduzione sole ove con la disposizione testamentaria fossero state lese le quote di legittima ovvero di disponibile.
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