Il regime fiscale del fondo patrimoniale
- 15/02/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Fondo patrimoniale, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Il regime fiscale del fondo patrimoniale: Introduzione
Nei precedenti contributi ho analizzato l’istituto del fondo patrimoniale sotto il profilo civilistico; evidenziando il concetto della titolarità dei beni destinati in fondohttps://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/fondo-patrimoniale/; dell’amministrazione degli stessi da parte dei coniugi ed il parziale vincolo di impignorabilità https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/il-fondo-patrimoniale-e-lesecuzione-dei-beni-in-fondo/. In questo contributo andrò ad analizzare il regime fiscale del fondo patrimoniale sotto il profilo delle imposte sui redditi.
Il regime fiscale del fondo patrimoniale : imposte sui redditi
Il fondo patrimoniale non è un istituto autonomo ex se dotato di personalità giuridica; né un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi. Non avendo un’autonoma soggettività lo stesso non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione fiscale. Sui beni destinati in fondo il coniuge deve continuare ad inserirli nella sua dichiarazione dei redditi in quanto conserva la proprietà degli stessi. Purtuttavia ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. b) del DPR 917/1986, “(…) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per la metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi (…)”. In sostanza, la norma stabilisce che non rileva la titolarità dei beni in fondo, ma ai fini fiscali, i frutti o i redditi dei beni vincolati devono essere dichiarati al 50%.
Si pensi al caso di un contribuente, coniugato, titolare del 100% della piena proprietà di un immobile dato in affitto. Qualora il suddetto bene fosse destinato in fondo patrimoniale, l’affitto ritratto sarebbe assoggettato a tassazione al 50% da entrambi i due coniugi, a prescindere dal fatto che l’immobile è posseduto al 100% da un coniuge solamente. Stesso discorso in caso di vendita di beni destinati in fondo; le plusvalenze sarebbe tassate al 50% in capo ad entrambi i coniugi.
Il fondo patrimoniale nelle imposte sui redditi: casi di tassazione
Da una lettura estensiva della norma del Codice Civile vengono alla luce alcune considerazioni:
- Il conferimento di immobili nel fondo patrimoniale è per i coniugi un’operazione fiscalmente neutrale; questo perché il fondo patrimoniale non ha soggettività tributaria;
- Le plusvalenze ex. art 68 DPR 917/1986, derivanti dal realizzo di beni mobili o immobili o partecipazioni rientranti nel fondo patrimoniale sono assoggettate a tassazione al 50% in capo ad entrambi i coniugi; l’onere impositivo verrà accollato comunque per metà ad entrambi i coniugi anche se la titolarità del bene ceduto è riconducibile all’altro coniuge per intero o comunque per una percentuale diversa dal 50%;
- I redditi derivanti da locazione di beni immobili in fondo sono imputati al 50% in capo ad entrambi i coniugi a prescindere dalla titolarità del bene. Secondo la Circ. AdE n. 20/2012, è fatta libera scelta ad ogni comproprietario di scegliere se applicare o meno il regime della cedolare secca.
- I dividendi percepiti da partecipazioni in società di capitali che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati anch’essi per metà a ciascuno dei coniugi (art. 4, co. 1, lett. b) del Tuir), anche qualora vi siano percentuali differenti di quote possedute dai coniugi;
- L’unico caso in cui l’onere viene diviso al 50% ulteriormente è il caso di sdoppiamento tra nuda proprietà e diritto reale in caso di disposizione di bene nel fondo patrimoniale. Quindi nel caso in cui al fondo venga attribuita la nuda proprietà o l’usufrutto, i redditi derivanti dalla vendita del bene (immobile o mobile) dovranno essere tassati sul 50% dell’eventuale plusvalenza derivante dall’alienazione dell’intera proprietà.
Conclusioni
Il fondo patrimoniale è un ottimo strumento non solo di protezione del patrimonio familiare, in quanto sui beni destinati in fondo i terzi creditori (salvo eccezioni) non possono espropriare i beni in esso vincolati, ma permette anche di ottimizzare il carico fiscale della famiglia. Ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. b) del Tuir sui beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del C.C. i redditi sono imputati per la metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi.
Per maggiore informazioni, contattami senza impegno inserendo i dati qui sotto: