La pianificazione patrimoniale come strumento per ridurre il carico fiscale
- 06/11/2024
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Polizze assicurative, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

La pianificazione patrimoniale https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/imposta-di-donazione-e-successione-societa-semplici-e-protezione-patrimonio/consiste in un insieme di operazioni a mezzo delle quali una persona definisce uno o più obiettivi da perseguire per tutelare e salvaguardare il proprio patrimonio personale. La pianificazione patrimoniale viene attuata combinando strumenti giuridici per raggiungere obiettivi prefissati dalla persona.
La pianificazione patrimoniale come strumento per ridurre il carico fiscale: obiettivi
Un possibile obiettivo potrebbe essere quello di valorizzare il proprio patrimonio accumulato durante la propria attività lavorativa contro possibili aggressioni da parte di creditori esterni (es. banche, fisco) oppure da soggetti interni della famiglia. Un secondo fine potrebbe essere quello di pianificare la trasmissione del patrimonio alla seconda generazione ottimizzando il carico fiscale complessivo. Altre possibili variabili discendono dalla possibilità di tutela di soggetti c.d. “deboli” (come figli con particolari deficit od esigenze specifiche di tutela e assistenza) ovvero quello di destinare parte del proprio patrimonio ad enti o finalità filantropiche il tutto nel pieno rispetto delle quote di legittima. Non da ultimo riveste un ruolo di estrema importanza la pianificazione patrimoniale di impresa, ossia l’attività finalizzata non solo a garantire l’efficienza dell’impresa e della sua struttura ma anche propedeutica ad attuare tutti i passaggi utili per programmare l’ingresso in azienda di generazioni future
La pianificazione patrimoniale come strumento per ridurre il carico fiscale: le variabili da considerare
Le variabili fondamentali da tenere in considerazioni non possono prescindere dall’analisi del nucleo familiare dell’imprenditore, da eventuali donazioni disposte in vita, e soprattutto, dalla composizione qualitativa e quantitativa degli assets di portafoglio (es. immobili, partecipazioni, risorse finanziarie, opere d’arte), infine non si può prescindere dalla variabile fiscale.
Una corretta pianificazione patrimoniale non dovrebbe mai discendere dalla sola variabile fiscale ma questa, tuttavia, riveste un ruolo di fondamentale importanza nel contesto nazionale dove sussiste un elevata pressione fiscale.
In questo senso vi possono essere strumenti che, combinati tra loro, permettono al legislatore di sfruttare al massimo la leva fiscale.
La pianificazione patrimoniale come strumento per ridurre il carico fiscale: un semplice esempio
Si pensi al caso molto semplice di una persona fisica, ex imprenditore, con un figlio, divorziato, titolare della seguente situazione patrimoniale:
– n. 1 c/c del valore di euro 600.000;
– n. 2 proprietà immobiliari: una casa in cui vive, del valore di mercato di euro 500.000 e una seconda casa al mare del valore di mercato di Euro 150.000; il valore catastale (rilevante ai fini dell’imposta di successione e donazione) risulta di Euro 100.000 per la prima e 90.000 per la seconda.
– gioielleria varia del valore di euro 50.000;
Dal punto di vista civilistico la pianificazione patrimoniale non pone alcun problema in quanto, in questa fattispecie, vi è solo un figlio erede legittimario. Dal punto di vista fiscale invece, a prima vista, la problematica non sussiste in quanto il valore totale dell’asse ereditario della persona fisica non eccede la franchigia fiscalmente tassabile prevista dal legislatore tributario (1 milione in caso di successione in favore di parenti in linea retta ex. art. articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006).
La pianificazione patrimoniale come strumento per ridurre il carico fiscale: gli scenari ipotizzabili
Ipotizziamo però che il padre decida di vendere la seconda casa al mare per un valore di Euro 500.000. A seguito della vendita la composizione quali e quantitativa del patrimonio risulta variata come di seguito rappresentato:
– n. 1 c/c del valore di euro 1.100.000;
– n. 1 abitazioni (casa in cui vive la persona fisica) del valore di mercato di euro 500.000 e di valore catastale di Euro 100.000 (rilevante fiscalmente).
– gioielleria varia del valore di euro 50.000;
In tale circostanza, in caso di apertura della successione, il valore dell’intero asse ereditario sarebbe pari ad euro 1.250.000.
Sul valore eccedente la franchigia di un 1 milione, il figlio del de cuius dovrebbe scontare l’imposta di successione del 4%. Dai conteggi, il valore di imposta di successione da versare sarebbe pari ad Euro 10.000, ossia il 4% di 150.000. Per semplicità, nell’esempio, non si è tenuto conto dell’impatto nelle valutazioni delle imposte ipotecarie e catastali dovute sugli immobili caduti in successione.
La pianificazione patrimoniale come strumento per ridurre il carico fiscale: le soluzioni per evitare l’imposta di successione sull’asse ereditario
Attraverso una corretta pianificazione patrimoniale il consulente del de cuius potrebbe far esonerare dal pagamento dell’imposta di successione di Euro 10.000 il contribuente.
Prima soluzione
Una prima soluzione proposta dall’advisor del cliente potrebbe portare allo sfruttamento dell’ulteriore franchigia di 1.000.000 prevista in caso di donazione. Questa “duplicazione” di franchigia emerge dal chiarimento offerto con la circolare n. 29/E del 19/10/2023. Con tale documento l’Agenzia ha implicitamente abrogato i suoi precedenti di prassi (tra cui la circolare n. 3/E del 2008) recependo le pronunce della Suprema Corte del 13/4/2021, n. 9617; Suprema Corte del 20/12/2021 n. 40865, del 23/02/2023 n. 5690. In particolare, ai fini dell’imposta di successione viene abrogato il coacervo successorio sia per la determinazione delle aliquote successorie sia per la determinazione del calcolo delle franchigie. Di conseguenza ciascun soggetto può beneficiare di due franchigie: una valevole ai fini dell’imposta di donazioen e un’altra ai fini dell’imposta di successione.
Tornando all’esempio: attraverso una donazione disposta in vita, ad esempio di 250.000, il contribuente potrebbe consumare parte della franchigia prevista per le donazioni, definita in relazione al rapporto di parentela donante/donatario (nell’esempio Euro 1.000.000). In questo modo al momento dell’apertura della successione il figlio legittimario avrebbe diritto a ricevere il residuo patrimonio di Euro 1.000.000 beneficiando dell’ulteriore franchigia di Euro 1.000.000 prevista in caso di successione per legge.
Seconda soluzione
Una seconda soluzione potrebbe essere quella di stipulare una polizza vita (ramo I) con beneficiario il figlio stesso per un valore pari alla parte eccedente la franchigia di 1 milione di euro. Per definizione di legge al verificarsi dell’evento assicurato (morte del contraente) l’indennizzo non cade in successione e non rientrano a far parte del patrimonio del defunto. Questo, in quanto l’indennizzo della polizza rappresenta un diritto Jure proprio del beneficiario e non un diritto Jure successorio.
Terza soluzione
Una terza soluzione potrebbe essere quella di investire in titoli di stato il patrimonio eccedente la franchigia di euro 1.000.000.
I titoli di Stato o equiparati sono esenti dall’imposta di successione, indipendentemente dal loro valore e dal soggetto che li riceve in eredità.
Oltre ai titoli del debito pubblico italiano (Bot, Btp, Cct), l’esenzione si applica ai titoli del risparmio postale (es. Buoni fruttiferi postali che sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato) e ai titoli di Stato emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
L’esenzione si applica anche ai fondi di investimento (o altri strumenti finanziari) il cui patrimonio comprende titoli di Stato (o equiparati), per una quota corrispondente alla percentuale del loro patrimonio che risulta investita in questi titoli.
Tali somme, diversamente dalla polizza vita, soggiacciono al rischio di defualt dello stato le cui somme sono state investite.
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