Le Polizze assicurative vita come strumento di protezione patrimoniale

Le polizze assicurative vita: introduzione

Le polizze assicurative vita e morte sono utili strumenti di difesa del patrimonio del debitori nei confronti dei propri creditori, alla condizione che vi sia una chiara finalità previdenziale. Tutelando contro il rischio vita o morte sono utili strumenti di protezione del patrimonio personale, in quanto a determinate condizioni sono impignorabili ed insequestrabili. L’assicurazione è un contratto stipulato tra il contraente e la compagnia assicurativa, attraverso i quale, a seguito del pagamento di un premio annuale, viene garantito al beneficiario della polizza (che può coincidere o meno con il contraente) una rendita sotto forma di capitale o un rimborso in denaro.

Le polizze assicurative: le coperture previste

Le tipologie di assicurazione vita si differenziano in base alla tipologia di rischio coperto. In genere si possono distinguere in quattro grandi macro categorie:

  • Assicurazioni per il caso vita; prevede il diritto dell’assicurato (o di altro beneficiario) al pagamento di un capitale o di una rendita nell’ipotesi in cui che egli sopravviva alla scadenza del contratto; di solito al raggiungimento di un determinato limite anagrafico.
  • Assicurazioni per il caso morte; prevede il diritto dei beneficiari al pagamento di un capitale o di una rendita nell’ipotesi che l’assicurato deceda entro la scadenza del contratto;
  • Assicurazioni miste; prevede l’erogazione al beneficiario di un pagamento del capitale in caso di sopravvivenza dell’assicurato ovvero in caso di morte del medesimo;
  • Assicurazioni che coprono il rischio finanziario; hanno carattere prettamente finanziario e garantiscono il premio maggiorato di un tasso di interesse

I rimedi contro possibili azioni di aggressione

La disciplina generale dei contratti di assicurazione è contenuta nel Capo XX del Titolo III (dei singoli contratti) del Codice Civile a cui si aggiunge la legge speciale del Codice Assicurazioni.

L’art. 1923 cc, al comma 1, stabilisce l’impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario di un’assicurazione sulla vita.

Mentre il comma 2 introduce una norma di salvaguardia verso i creditori dei soggetti contraenti stabilendo che eventuali premi pagati dai contraenti trovano applicazione le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Dottrina e giurisprudenza ritengono che l’impignorabilità e l’insequestrabilità riguardano, tanto le somme dovute al beneficiario-contraente tanto al terzo beneficiario. Inoltre, l’impignorabilità e l’insequestrabilità riguardano anche le somme dovute al fallito in base ad una polizza vita.

Le polizze assicurative: strumento di protezione per il fallito

Con la Sent. Sez. Unite 8271/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che il contratto di assicurazione sulla vita stipulato in bonis dal fallito rimane in vigore anche dopo la dichiarazione di fallimento. In particolare secondo la sentenza della Corte di Cassazione, tutti i crediti derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, anche nelle forme alternative, dovranno essere sottratti alle azioni esecutive e cautelari, nonché all’esecuzione concorsuale, rientrando tra le cose non comprese nel fallimento.

Dalla lettura di tale sentenza è possibile ricavare tre principi:

  • A seguito della dichiarazione di fallimento, il contratto di assicurazione sulla vita, rimane in vigore;
  • Le somme dovute all’assicurato fallito sono impignorabili ed insequestrabili;
  • Vi è carenza da parte del curatore/creditore dell’assicurato di procedere con il riscatto della polizza; eventualmente solamente la possibilità di esercitare l’azione revocatoria sui premi pagati.

Secondo quanto affermato dalla Cassazione, la disposizione prevista dal codice civile (art. 1923 cc) deve essere letta in coordinamento con l’art. 44, co. 2 L.F. che prevede che siano inefficaci rispetto ai creditori del fallito i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento qualora l’assicurato, a seguito di declaratoria del suo fallimento, eserciti il diritto di recesso dal contratto di assicurazione riscuotendo le somme. Questo vuol dire che se il fallito riceve somme queste possono essere revocate ed apprese alla massa attiva fallimentare.  In sostanza, se dopo la dichiarazione di fallimento, il fallito-assicurato eserciti il diritto di recesso dal contratto di assicurazione vita, riscuotendo le relative somme, il pagamento da lui ricevuto potrà essere revocato e reso inefficace verso i creditori (ex. art 44)


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