L’intestazione fiduciaria: le implicazioni fiscali
- 19/11/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Intestazione fiduciaria, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

L’intestazione fiduciaria: le implicazioni fiscali
In questo ultimo contributo in materia di intestazione fiduciaria, andrò a commentare la disciplina dell’intestazione fiduciaria e le sue implicazioni dal punto di vista fiscale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell’imposizione indiretta.
Si rammenta come ai sensi della Legge n. 1966/1939 con l’intestazione fiduciaria (L. 1966/1939) non si realizza alcun trasferimento della proprietà dei beni fiduciati, i quali restano di proprietà del soggetto fiduciante benché l’intestazione risulti formalmente in capo alla società fiduciaria (fiducia c.d. germanistica) (si veda https://www.nicolaforner.it/2021/11/01/lintestazione-fiduciaria/).
L’intestazione fiduciaria: imposte dirette
Secondo il principio della prevalenza della sostanza rispetto alla forma giuridica; la società fiduciaria è “fiscalmente trasparente” nei rapporti intercorrenti tra il soggetto fiduciante e l’Amministrazione finanziaria. Di conseguenza i redditi originati dai beni e diritti oggetto di rapporto fiduciario devono essere direttamente imputati ai soggetti fiducianti; in particolare, detto diversamente:
-La cessione di beni per intestazione e la sua restituzione, consistendo in trasferimenti aventi fini meramente segregativi, non comportano alcun realizzo di materia imponibile da capital gain;
-Il dividendo distribuito dalla società partecipata alla società fiduciaria in relazione alla partecipazione intestata fiduciariamente alla stessa si assume distribuito direttamente a mano del fiduciante, con diritto del medesimo a subire la ritenuta alla fonte da parte della società partecipata distribuente in relazione al proprio regime fiscale; se il soggetto fiduciante è una persona fisica residente, la società fiduciaria comunicherà per iscritto alla società partecipata il regime fiscale da adottare al momento della distribuzione del dividendo; ossia l’apposizione della ritenuta di imposta del 26%).
– in caso di cessione a terzi di azioni o quote di partecipazione detenute da soggetti fiducianti per il tramite di società fiduciarie; occorre far riferimento alla situazione giuridica esistente in capo al soggetto fiduciante. Ad esempio se il soggetto fiduciante è una persona fisica, la ritenuta da applicare è del 26%).
L’intestazione fiduciaria: Obblighi 770
In sostanza la società fiduciaria è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie per applicare correttamente le disposizioni fiscali; senza rivelare al contempo i nominativi dei soggetti fiducianti. Nel compilare il modello 770, la società partecipata in veste di sostituto di imposta, dovrà indicare i dati relativi alla società fiduciaria e non quindi del soggetto fiduciante; quest’ultimo rimarrà “trasparente” per la partecipata. Nel contempo, la società fiduciaria deve comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli effettivi proprietari delle azioni o quote e dei dividendi percepiti. Tutto questo, ad eccezione del caso in cui il soggetto fiduciante, per sua natura, sconti la ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva sui dividendi percepiti. In sostanza all’Agenzia delle Entrate può essere opposto il vincolo di riservatezza in caso di socio persona fisica residente titolare di una partecipazione qualificata e per le partecipazioni non qualificate.
Mandato fiduciario: la risoluzione 89/E del 25/09/2021
Parziale deroga a tale principio è rappresentata dalla prassi diffusa dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 89/E del 25/09/2012. L’orientamento di prassi stabilisce che, la società fiduciaria, qualora agisca per conto dei propri fiducianti come controparte negoziale nell’ambito di un contratto di finanziamento erogato da un istituto di credito estero, è tenuta per conto del soggetto fiduciante residente all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta al momento di pagamento degli interessi. In applicazione dei medesimi obblighi connessi all’effettuazione della ritenuta, la risoluzione precisa che la società fiduciaria è tenuta a rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro conseguenti la sottoscrizione del finanziamento.
In questo caso infatti il soggetto fiduciante residente (qualora fosse un soggetto obbligato alla presentazione del quadro RW) non sarebbe costretto a presentare il quadro RW in quanto le attività formalmente sono intestate alla fiduciaria residente. Il vincolo di segretezza viene apposto anche sulle attività estere detenute dal soggetto fiduciante residente per il tramite della società fiduciaria.
Da ultimo, per quanto concerne L’IVIE/IVAFE (tributo che si applica esclusivamente alle persone fisiche residenti, società semplici ed enti non commerciali) si rileva che tale imposta troverebbe applicazione anche nel caso in cui l’immobile/attività finanziaria estera, sia detenuta per il tramite di una società fiduciaria.
Mandato fiduciario: le imposte indirette
Imposta di successione e donazioni
L’Amministrazione finanziaria distingue i negozi giuridici che producono effetto traslativo da quelli che non producono effetto traslativo. La circolare n. 28/E del 27 marzo 2008, ha stabilito che l’intestazione fiduciaria di quote sociali o pacchetti azionari è da ricondursi al negozio fiduciario di stampo “germanistico”. In questo caso, l’intestazione fiduciaria non è soggetta ad imposta di successione né di donazione in quanto l’intestazione fiduciaria di quote non determina alcun trasferimento dei relativi diritti, i quali rimangono in capo al soggetto fiduciante. Diversamente, per i beni immobili, il negozio giuridico sottende ad una fiducia di stampo “romanistico”. L’intestazione di beni immobili in capo alla società fiduciaria, secondo l’orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, è assoggettata ad imposta sulle successioni e donazioni in quanto in questo caso, l’intestazione fiduciaria di beni immobili determina un effetto traslativo nei confronti della società fiduciaria.
Imposta di registro
In materia di imposta di registro non vi è una posizione giurisprudenziale espressa, neppure un orientamento di merito fornito dall’Agenzia delle Entrate. Parte della dottrina ritiene che l’intestazione fiduciaria di beni immobili sconta l’imposta di registro in maniera proporzionale ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986, dando prevalenza dello schema della fiducia romanistica; altri ritengono che l’atto di intestazione sconta l’imposta di registro in misura fissa, a norma dell’art. 11 della Tariffa prima, DRP 131/86, dando prevalenza all’impostazione di stampo germanistico.
Conclusioni
L’intestazione fiduciaria è un negozio giuridico che permette di ottenere un effetto limitativo nella disponibilità dei beni medesimi. Tale effetto è ottenuto attraverso l’istituzione di uno schermo fiduciario che permette di oscurare i beni nei confronti dei creditori del fiduciante. L’effetto segregativo che si ottiene ricorrendo a tale istituto, è solo “apparente” per i beni oggetto di negozio fiduciario di stampo c.d. “germanistico”, mentre è “limitato” per quanto riguarda i beni oggetto di negozio fiduciario di stampo c.d. “romanistico”. In questo ultimo caso infatti l’apposizione del vincolo fiduciario comporta il trasferimento degli stessi in un patrimonio separato rispetto al patrimonio gestito dal fiduciante. Tali beni confluiscono nel patrimonio della società fiduciaria e costituiscono garanzia per i creditori di quest’ultima. Diversamente, in caso di negozio fiduciario di stampo “germanistico” l’effetto segregativo è solo “apparente”; ossia i beni rimangono comunque di proprietà del soggetto fiduciante ma intestati formalmente alla società fiduciaria.
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