L’intestazione fiduciaria
- 01/11/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Intestazione fiduciaria, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

L’intestazione fiduciaria
L’intestazione fiduciaria è uno strumento di protezione del patrimonio personale dell’imprenditore. Lo strumento viene utilizzato per tutelare l’imprenditore/debitore contro possibili azioni di aggressione del proprio patrimonio da parte dei suoi creditori. Attraverso tale strumento viene garantita una tutela “indiretta” del patrimonio dell’imprenditore; in quanto la protezione che deriva dall’utilizzo di tale strumento scaturisce più dal vincolo di riservatezza circa l’identità dell’effettivo proprietario di un bene che non dall’apposizione di un vero e proprio vincolo segregativo di natura patrimoniale sul bene stesso.
In sostanza si parla di protezione “indiretta” in quanto il bene appartiene alla sfera giuridica dell’imprenditore (salvo nel caso di negozio di tipo romanistico di sui dirà infra) ma è intestato formalmente ad una società (fiduciaria) in virtù di contratto fiduciario.
Tale forma viene utilizzata ad esempio quando l’imprenditore non vuole apparire nel mercato perché magari ha stipulato dei patti di non concorrenza; oppure perché non vuole far vedere ai competitors chi si nasconde dietro alla propria azienda; oppure perché vuole proteggere beni (occultandoli) a soggetti terzi (propri creditori).
Si premette nel dire che tale forma di protezione del patrimonio presenta dei limiti; in quanto il vincolo di segretezza non può essere opposto a chiunque. La società fiduciaria ha l’obbligo di rivelare l’identità del soggetto fiduciante per fini di trasparenza bancaria, oppure per obblighi in materia di Privacy ed Antiriciclaggio.
L’intestazione fiduciaria: Definizione
Il negozio o contratto fiduciario è l’accordo attraverso il quale si ha l’attribuzione ad un soggetto (il fiduciario) di un diritto limitato alla cura degli interessi di un’altra persona (il fiduciante o terzo beneficiario).
Tale accordo, secondo la giurisprudenza di legittimità, viene assoggettato all’applicazione delle norme in materia di mandato senza rappresentanza. Questo perché il fiduciario agisce in nome proprio ma per conto del soggetto fiduciante.
Tipologie di mandato fiduciario
In genere vi sono due tipologie di mandato fiduciario:
- L’istituto della fiducia c.d. germanistica;
- L’istituto della fiducia c.d. romanistica;
Fiducia germanistica
Il contratto fiduciario di tipo germanistico è regolato dalla L. 1966/1939; si applica alle intestazioni fiduciarie di beni mobili e quote societarie. Il contratto fiduciario di tipo germanistico è caratterizzato dalla scissione tra titolarità del bene (che resta in capo al fiduciante) e legittimazione all’esercizio dei diritti che scaturiscono dalla titolarità del bene (che transita in capo alla società fiduciaria). Attraverso tale patto fiduciario (pactum fiduciae) la società amministra i beni per conto del soggetto fiduciante sulla base delle istruzioni da quest’ultimo fornite. In questo modo la società fiduciaria agisce in nome proprio ma per conto del soggetto fiduciante, garantendo l’anonimato di quest’ultimo che rimane titolare dei beni. Attraverso tale tipo di negozio si realizza una forma di protezione patrimoniale “indiretta” sui beni del fiduciante. Questo in quanto il soggetto fiduciante non appare nei rapporti con i terzi in quanto i beni risultano intestati formalmente al soggetto fiduciario.
Fiducia romanistica
Il contratto fiduciario di tipo romanistico si caratterizza per il trasferimento della proprietà del bene fiduciato, con l’obbligo per il soggetto fiduciario di amministrarlo e gestirlo secondo le istruzioni fornite dal soggetto fiduciante, nonché l’obbligo di ritrasferire la titolarità del bene a semplice richiesta di quest’ultimo (ad esempio ad una certa scadenza pattuita o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto di fiducia). Questa particolare forma di negozio fiduciario non determina una dissociazione tra intestazione dei beni fiduciari e titolarità degli stessi, in quanto entrambi ricadono nella sfera giuridica del soggetto che li amministra (rectius, fiduciaria). Molto spesso infatti tale tipologia di negozio giuridico é realizzata quando ad oggetto vi sono beni immobili. Parte della dottrina assimila tale forma di negozio (ndr romanistico) ad una ipotesi di donazione.
Attraverso questo istituto giuridico il fiduciante ottiene l’effetto di segregare tali beni dal proprio patrimonio facendoli transitare dalla propria sfera giuridica a quella del soggetto fiduciario; così facendo il fiduciante ottiene l’effetto di sottrarre tali beni alla garanzia dei propri creditori. Se da una parte il negozio di stampo romanistico ha l’effetto di segregare i beni dal patrimonio del fiduciante al patrimonio del fiduciario, dall’altra però tali beni confluendo nella sfera economica del soggetto fiduciario potrebbero essere aggrediti dai creditori di quest’ultimo in virtù del principio della confusione patrimoniale.
Oltretutto, qualora il soggetto fiduciario procedesse intenzionalmente a vendere i beni ricevuti ad un terzo soggetto (violando il contratto fiduciario), il fiduciante non disporrebbe di alcun strumento per riacquisire la disponibilità del bene, se non quello di agire nei confronti della società fiduciaria per ottenere il risarcimento del danno correlato all’inadempimento contrattuale derivante dalla violazione del pactum fiduciae.
Conclusioni
Il negozio fiduciario (come dice la parola stessa) è un istituto che fonda le proprie radici su un rapporto di fiducia tra il soggetto fiduciante e il soggetto fiduciario. Tale fiducia è formalizzata in un patto definito pactum fiduciae , che ne regolamenta modalità, tempi e limiti all’esercizio dei diritti da parte del soggetto fiduciario. La finalità dell’istituto è quella di garantire al fiduciante una forma di protezione del proprio patrimonio da possibili aggressioni da parte di propri creditori. Questo risultato è raggiunto attraverso l’intestazione formale di beni ad un soggetto terzo (società fiduciaria), che li amministra dietro istruzioni del soggetto fiduciante, il quale ne rimane proprietario (fiducia di tipo germanistica) ovvero perde la proprietà (fiducia di tipo romanistica).
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