Società Semplici come strumento di protezione del patrimonio

Le società semplici, sono un tipo di società di persone, regolata dagli artt. 2251 e ss.. del codice civile; spesso questa forma societaria viene utilizza come strumento di protezione del patrimonio ma anche come mezzo per gestire efficacemente il passaggio generazionale.

La caratteristica principale di questa forma societaria deriva dalla circostanza che essa può avere ad oggetto esclusivamente un’attività di impresa non commerciale, tipicamente agricola, professionale, di gestione immobiliare.

La costituzione (o la trasformazione agevolata in ss) ha dei punti di convenienza e dei punti di negativi rispetto alle altre tipologie di società disciplinate dal codice civile.

Società Semplici come strumento di protezione del patrimonio: aspetti positivi

– La società semplice può essere utilizzata efficacemente nei passaggi generazionali, ossia nel gestire la trasmissione del patrimonio dalla prima alla seconda generazione. Attraverso l’utilizzo della società semplice si può ovviare al problema di divisione degli immobili tipico della comunione ereditaria che spesso, per divergenze o situazioni conflittuali tra i discendenti, portano a vendere coattivamente gli immobili oggetto di successione. Invece, con la società semplice, il de cuius può decidere con apposite clausole dello statuto chi fra gli eredi può amministrare il patrimonio sociale. Inoltre si applica anche alle società di persone le previsioni sulla trasmissione del patrimonio prevista dall’art. 3, co. 4-ter D. Lgs 346/90, benché nelle società di persone non si possa parlare propriamente di controllo (DRE Lazio 4 gennaio 2018 n. 913-6/2018, in ambito di trasferimento di quote del socio accomandate di SaS).

– Le quote societarie delle società semplici sono impignorabili ed inespropriabili; questo perché il pignoramento della quota comporterebbe una modifica di tutta la compagine sociale la quale andrebbe a violare il principio cardine dell’intiuitu personae che riguarda le società di persone. In sostanza, i creditori personali del socio debitore di una società semplice possono esercitare i loro diritti solo sulla quota di quest’ultimo; possono ad esempio chiederne la liquidazione altri soci della società (ove il patrimonio del socio debitore si rivelasse insufficiente a soddisfare il loro credito), ovvero avanzare diritti sugli utili spettanti al socio debitore, ed infine compiere atti conservativi sul valore della quota. Ciò che resta precluso a loro è sostituirsi al socio debitore nella sua posizione di socio. (https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/societa-semplice-come-strumento-di-protezione-e-pianificazione-fiscale/).

-La società semplice non è soggetta a liquidazione giudiziale.

-La società semplice, quale società di persone, non necessita di un capitale sociale minimo; essa può avere capitale sociale di 1 euro, in quanto non è soggetta alla disciplina sul ripianamento delle perdite prevista dagli articoli 2446 e 2483 C.C.

-La società semplice, come tutte le società di persone è soggetta al regime della responsabilità solidale per le obbligazioni sociali, ossia i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, ed in regresso, sul patrimonio dei soci. Statutariamente, per le società semplici, in deroga al principio della responsabilità solidale tipico delle società di persone, è ammissibile limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali di uno o piò soci non amministratori, al capitale conferito.

-La gestione amministrativa e contabile delle società semplici è molto snella e semplificata; il legislatore non richiede alcun obbligo di tenuta dei libri e registri contabili obbligatori previsti dal codice civile; è richiesta soltanto la redazione annua di un rendiconto finanziario. Questa gestione snella e lineare rende la società semplice poco onerosa.

– dal punto di vista fiscale le società semplici non sono assoggettate alla disciplina delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994) e alla redazione degli ISA.

Società Semplici come strumento di protezione del patrimonio: aspetti negativi

Gli aspetti negativi delle società semplici, riguardano:

-L’indeducibilità dei costi e degli ammortamenti degli immobili, salvo quelli inerenti allo svolgimento dell’attività professionale.

-L’impossibilità di applicare i regimi della cedolare secca a differenza delle persone fisiche che acquistano direttamente gli immobili e li concedono in locazione;

-L’impossibilità di godere dei benefici “prima casa” in tema di imposta di registro.


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