Tipologie di Trust
- 18/03/2025
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale, Trust

Il Trust è lo strumento in assoluto più duttile, efficace ed efficiente il quale si presta ad essere utilizzato come meccanismo di pianificazione e protezione patrimoniale. Diverse sono le tipologie di trust che spesso vengono “etichettate” in relazione ai fini per i quali lo strumento viene utilizzato. Esistono diverse tipologie di trust, ognuna con caratteristiche specifiche.
- Trust di famiglia;
- Trust per la protezione patrimoniale;
- Trust per il passaggio generazionale;
- Trust di scopo;
- Trust per la crisi di impresa;
- Trust per la tutela dei soggetti c.d. deboli;
Il Trust è un istituto di Common Law, di origine anglosassone, che è stato fatto proprio nell’ordinamento italiano, di matrice Civil Law, a seguito della ratifica della Convenzione de L’Aja, del 1° Luglio del 1985, resa esecutiva con la L. 364/1989 in vigore dal 1 gennaio 1992. L’Italia, a differenza di altri stati membri firmatari la Convenzione, non ha mai previsto al suo interno una regolamentazione di tale istituto. Questo difetto di regolazione obbliga il soggetto disponente, che voglia istituire un Trust con sede in Italia, di ricorrere ad una Legge Regolatrice di un paese straniero (es. Regno Unito, New Jersey, Isola di Man e la più recente legge regolatrice di San Marino).
Tipologie di Trust: le caratteristiche comuni
Come poc’anzi evidenziato, dato che la legislazione italiana non indica quali sono i caratteri essenziali del trust, è necessario fare riferimento a quelli enunciati dalla Convenzione de L’Aja. Tale norma stabilisce che:
- I beni in Trust costituiscono massa distinta e non fano parte del patrimonio del Trustee;
- I beni in Trust sono intestati a nome del Trustee;
- Il Trustee (le cui funzioni sono equiparabili ad un amministratore di società) è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di gestire, di disporre i beni secondo le norme istitutive del trust e secondo la legge regolatrice di riferimento.
Tipologie di Trust: i Trust per la protezione patrimoniale, il passaggio generazione e per la tutela dei soggetti deboli
Diverse sono i fini per i quali si ricorre al Trust, tra i più utilizzati vi sono: la protezione del patrimonio, il passaggio generazionale e la tutela dei soggetti c.d. fragili.
Trust per la protezione del patrimonio
Le tipologie di trust si adattano a diverse situazioni patrimoniali e familiari, e la loro scelta deve essere fatta con attenzione, considerando il fine che si intende perseguire.
Ecco alcune delle tipologie di trust più diffuse.
La protezione patrimoniale è un tema molto sensibile per quelle figure il cui patrimonio personale/famigliare può essere eroso e compromesso da azioni derivanti l’esercizio di attività professionali/imprenditoriali (imprenditori, medici, avvocati, CEO, CFO di aziende) che per loro intrinseca natura sono di per sé rischiose.
Le tipologie di trust si differenziano per scopi e modalità di attuazione, rendendo questo strumento particolarmente versatile per chi desidera organizzare il proprio patrimonio. Conoscere le diverse tipologie di trust è fondamentale per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.
Con l’istituzione del Trust l’effetto principale raggiunto dal Settlor (o disponente) è quello di segregare il patrimonio, blindandolo dalle vicende personali/giudiziali che vedono coinvolto appunto il disponente stesso. Possono compromettere il patrimonio personale accumulato dal disponente, ad esempio, una causa di responsabilità civile promossa da un paziente contro un medico o un azione di responsabilità promossa da un socio contro l’amministratore di società, oppure ancora, si vogliono evitare il compimento di comportamenti avventati da parte del disponente che possono compromettere la propria ricchezza accumulata. Con l’istituzione di un Trust l’effetto principale risulta essere la segregazione patrimoniale per cui i beni o diritti conferiti costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, del disponente e del beneficiario, con l’effetto che gli stessi non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente e del beneficiario.
Trust per il passaggio generazionale
Il Trust può rappresentare un valido strumento per perseguire l’obiettivo di gestione del passaggio generazionale della ricchezza accumulata in vita dal disponente. Generalmente, si ricorre al trust, in alternativa (o in combinazione) ad altri strumenti considerati “meno flessibili” come, ad esempio, la holding https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/holding/, la donazione di quote, il patto di famiglia https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/patto-di-famiglia-alla-luce-della-risoluzione-delle-entrate/, la sottoscrizione di polizze vita https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/la-polizza-vita/ allorquando vi siano specifici obiettivi da perseguire altrimenti non realizzabili attraverso l’utilizzo degli ordinari strumenti messi a disposizione dal legislatore.
A differenza di questi ultimi, il disponente, realizza l’obiettivo programmatico di passaggio generazionale, già in fase di istituzione del trust, dettando le regole nell’atto istitutivo per un’ordinata e corretta gestione, ad esempio, dell’esercizio dei diritti inerenti le partecipazioni sociali attribuite in Trust, ovvero tramite le c.d. lettere di desiderio che possono fungere da supporto all’operato del trustee nella gestione delle partecipazioni. Con il trust viene creato un vincolo segregativo sul patrimonio destinato, sul quale però il disponente/imprenditore/libero professionista può decidere di mantenere il controllo sull’intera azienda, attribuendo ad es. al trustee una quota di minoranza, ovvero destinando a quest’ultimo l’intera proprietà ma riservandosi l’esercizio di determinati diritti amministrativi (es. nomina dell’ amministratore della holding a capo dell’intero gruppo);
In ultima circostanza è possibile ricorrere al trust anche per gestire il passaggio generazione nel caso in cui il disponente non abbia eredi; in questo caso sarebbe possibile istituire un trust c.d. dormiente, con una dotazione minimale, affinché possa prendere in carico le quote dell’azienda caduta in successione al momento della morte del disponente, nominando quale trustee un soggetto che, sulla base dell’atto programmatico istitutivo, individui gli assegnatari dell’azienda sulla base di specifici requisiti (ad es. possesso di determinate conoscente, competenze linguistiche, esperienze lavorative) individuati dal disponente al momento dell’istituzione del trust.
Tra le tipologie di trust più comuni troviamo il trust di famiglia, il trust per la protezione patrimoniale e il trust per il passaggio generazionale. Ogni tipologia di trust ha i suoi vantaggi e peculiarità, che è importante analizzare.
La prima delle tipologie di trust è il trust di famiglia, che viene utilizzato principalmente per gestire e proteggere il patrimonio familiare. Altre tipologie di trust come il trust per la crisi di impresa sono fondamentali in contesti di difficoltà economiche.
Trust per la tutela dei soggetti deboli
Il trust può essere un valido istituto rispetto alla nomina dell’amministratore di sostegno, introdotto in Italia dalla L. 9/2004. A differenza di quest’ultimo istituto il trust non richiede l’intervento di un’attività giudiziaria, di conseguenza si presta ad essere impiegato come misura “immeditata” rispetto a quelle che sono le normali tempistiche di una misura che richiede l’intervento dell’organo giudiziario. In particolare, di particolare pregio è stata l’introduzione della legge sul c.d. “Dopo di Noi”, L. 112/2016 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112!vig=2023-01-31, la quale è stata emanata dal legislatore con l’obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave. Tale finalità è stata garantita anche attribuendo ai beneficiari, soggetti “deboli”, importanti sgravi fiscali, tra cui appunto l’esenzione dal pagamento dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione.
Nonostante il pregio della portata agevolativa concessa ai trust istituiti per tale fini, generalmente però una delle maggiori preoccupazioni che affliggono i familiari della persona disabile o debole è quella di ciò che accadrà quando essi non ci saranno più: ad esempio chi si prenderà cura del figlio portatore di handicap. Questo limite potrebbe essere superato ricorrendo al trust in quanto è possibile che il disponente vincoli i sui beni in trust e imponga l’obbligo al trustee di prendersi cura del soggetto debole direttamente ovvero indirettamente, fornendogli i mezzi alla persona disabile secondo i modi e con i tempi previsti dal disponente nell’atto istitutivo del trust; ovvero potrebbe destinare i redditi prodotti dai beni in trust per lo svolgimento delle varie terapie del soggetto debole; infine, con l’atto istitutivo, il disponente potrebbe altresì prevedere la nomina di un guardiano che sorvegli sull’operato del trustee affinché persegua l’obiettivo di tutela in favore del soggetto portatore di handicap.
Il trust per il passaggio generazionale è un’altra tipologia di trust molto utilizzata. Questa tipologia di trust permette di trasferire il patrimonio alle nuove generazioni in modo sicuro e pianificato.
Infine, il trust per la tutela dei soggetti deboli rappresenta un’importante tipologia di trust, dedicata a garantire il benessere delle persone vulnerabili. Questa tipologia di trust è essenziale in contesti di protezione e assistenza sociale.
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