Nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati
- 08/03/2025
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Wealth Management

Non tarda ad arrivare una terza risposta ad istanza di interpello, la nr. 66/2025 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410898/Risposta+n.+66_2025.pdf/43a3a7a4-3dcf-32bf-a291-1c70bbc7c51f, in coda ai due precedenti chiarimenti offerti dalla stessa amministrazione finanziaria (risp. interpello n. 41/2025 e risp. interpello n. 53/2025, si veda il precedente articolo https://www.nicolaforner.it/strumenti-di-protezione-e-pianificazione-patrimoniale/regime-degli-impatriati/ ) in materia di regime agevolato in favore dei lavoratori impatriati.
La risposta offerta, dà certezze agli operatori del diritto in quanto in un passaggio l’agenzia specifica che i requisiti previsti dalla norma possono maturare anche successivamente al rientro in Italia, lasciando intatta l’agevolazione per i residui periodi di imposta di fruizione dell’agevolazione.
Nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati: la normativa
Il nuovo regime agevolato è disciplinato all’art. 5, D. Lgs 209/2023, il quale introduce una misura agevolativa per attrarre in Italia lavoratori con un elevato grado di qualificazione professionale. Per farlo il legislatore mette in capo un forte sconto fiscale al lavoratore che intende trasferire in Italia la propria residenza e ivi intraprendere la propria attività lavorativa; l’art 5 della predetta disposizione prevede per il periodo di imposta oggetto di trasferimento e per i successivi quattro, entro il limite di Euro 600.000, una riduzione del 50% (che in determinati casi può arrivare al 40%, si veda il comma 4 e il comma 5 del citato articolo 5, D. Lgs 209/2023) della base imponibile oggetto di tassazione.
Foriero di dubbi è il requisito temporale introdotto dalla norma che collega l’agevolazione al requisito di residenza estera del lavoratore prima del rimpatrio in Italia. In particolare il comma 1, lett. b) dell’ art. 5, D.Lgs 209/2023 stabilisce che il periodo di residenza estera triennale del lavoratore prima di rimpatriare in Italia e beneficiare del regime fiscale di favore può subire un allungamento di sei o sette anni qualora:
- Il lavoratore, prima dell’espatrio all’estero, non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto (oppure di un soggetto appartenente al gruppo) presso il quale continuerà a lavorare in Italia, al suo rimpatrio. In questo caso il requisito di residenza estera è pari a 6 anni;
- Il lavoratore, prima dell’espatrio all’estero, è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto (oppure di un soggetto appartenente al gruppo), nei confronti del quale continuerà a lavorare in Italia, al suo rimpatrio. In questo caso il requisito di residenza estera è pari a 7 anni.
Nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati: la risposta n. 66/2025
La risposta n. 66/2025 riguarda il caso di una cittadina italiana, residente all’estero da dicembre 2020, iscritta all’AIRE, firmataria di un’impegnativa con un nuovo datore di lavoro. In base al nuovo accordo contrattuale la lavoratrice inizierà a lavorare con il nuovo datore, in Italia, con contratto a tempo indeterminato a partire da aprile 2025, con la qualifica di quadro. La lavoratrice, nell’istanza dichiara di voler proseguire il suo attuale lavoro, in modalità di telelavoro (o come frontaliero), nei confronti del suo attuale datore di lavoro estero, per il periodo di gennaio, febbraio, marzo 2025. A tal fine l’istante chiede se può applicare il regime di cui sopra con riferimento ai redditi che produrrà a partire da aprile 2025.
L’agenzia dopo aver ripercorso il dato normativo propende per una risposta positiva al quesito, specificando che ai fini dell’applicazione del nuovo regime degli impatriati non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, come era invece richiesto dal previgente regime degli impatriati di cui al d.Lgs 147/2015.
Nella risposta all’istanza l’agenzia specifica che il requisito previsto dalla norma non è necessario che si verifichi al momento in cui il lavoratore rientra in Italia ben potendo lo stesso maturare anche successivamente. In questo caso il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi di imposta oggetto dell’agevolazione, che si applica per ciascun periodo di imposta in cui i requisiti sussistono.
La risposta, a parere di chi scrive, è da accogliere con favore in quanto il regime fiscale degli impatriati può essere usato dal lavoratore estero che intende trasferirsi in Italia anche in un momento successivo, e non sin da subito, purché nel rispetto del termine dei cinque anni complessivi decorrenti dal trasferimento della residenza in Italia. Di conseguenza, se un lavoratore, al ricorrere degli altri requisiti richiesti dalla norma, consolida il requisito della residenza estera successivamente al rimpatrio (in quanto ad es. cambia lavoro e non essendoci più il collegamento con il datore estero il requisito di residenza estera si abbassa da 6/7 anni a 3) potrà beneficiare anche successivamente dell’agevolazione purché sempre entro il confine temporale dei cinque anni complessivi dal trasferimento della residenza in Italia (ex. art. 5, co. 3 D.Lgs 209/2023).
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